Decisioni della Corte

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@CORTE COSTITUZIONALE 30 dicembre 1998, n. 450 (ud. 16 dicembre 1998). Pres. Granata - Rel. Onida - Imp. X.

Istituti di prevenzione e pena (ordinamento penitenziario) - Trattamento penitenziario - Permessi - Premiali - Concessione ai condannati alla reclusione per i reati di cui all'art. 4 bis della L. n. 354/1975 - Condizioni - Espiazione di metà della pena - Applicabilità ai minorenni - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 30 ter, quarto comma, lett. c), della L. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui si riferisce ai minorenni. (L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 30 ter) (1).

    (1) Importante intervento della Corte costituzionale in materia di trattamento penale del minore. Per riferimenti sulla giurisprudenza costituzionale in ordine al sistema di giustizia minorile, v. Corte cost. 22 aprile 1997, n. 109, in questa Rivista 1997, 557; Corte cost. 7 maggio 1996, n. 143, ivi 1996, 68; Corte cost. 28 aprile 1994, n. 168, ivi 1994, 587; Corte cost. 25 marzo 1992, n. 125, in Giur. cost. 1992, 1073; Corte cost. 29 aprile 1991, n. 182, ivi 1991, 1491; Corte cost. 3 marzo 1989, n. 78, ivi 1989, 389; Corte cost. 15 aprile 1987, n. 128, in questa Rivista 1987, 825 e Corte cost. 15 luglio 1983, n. 222, in Rep. La Tribuna 1984, 1759.

RITENUTO IN FATTO. 1. - Chiamato a decidere su di un'istanza di permesso premio di un detenuto, minorenne all'epoca del fatto, condannato a quindici anni di reclusione per rapina pluriaggravata, detenzione di armi ed omicidio volontario, il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di L'Aquila, con ordinanza emessa il 26 marzo 1998, pervenuta a questa Corte il 27 maggio 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 31, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 30 ter, quarto comma, lett. c), della L. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai minorenni.

Il remittente premette che, in relazione alla concreta situazione del condannato, avrebbe concesso il permesso richiesto se non glielo avesse impedito l'art. 30 ter, quarto comma, lett. c) dell'ordinamento penitenziario, che condiziona, nei riguardi dei condannati per i delitti di cui all'art. 4 bis dello stesso ordinamento, la concessione di permessi premio all'avvenuta espiazione di almeno metà della pena e comunque di non oltre dieci anni.

Affermata la rilevanza della questione, dalla cui soluzione dipende la possibilità per il richiedente di fruire del permesso, e richiamata la sentenza di questa Corte n. 227 del 1995 per quanto riguarda la legittimazione del magistrato di sorveglianza a sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di decisione sulla istanza di permesso premio, il remittente osserva che l'applicazione della disposizione denunciata anche ai detenuti di età minore è conseguente all'inerzia del legislatore, che non ha ancora dettato una disciplina specifica per l'esecuzione delle pene nei confronti dei minori, onde continua ad estendersi ai minorenni, in forza dell'art. 79 della L. n. 354 del 1975, la disciplina prevista dall'ordinamento penitenziario generale.

Il giudice a quo richiama poi la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'assoluta parificazione tra minorenni e adulti, in materia di ordinamento penitenziario, contrasta con l'esigenza di flessibilità del trattanto del detenuto minorenne; ed afferma che anche l'art. 30 ter, quarto comma, lett. c), della L. n. 354 del 1975 contrasta con detta esigenza. Infatti esso impedirebbe al giudice qualsiasi valutazione della condotta del minore e, quindi, ogni previsione individualizzata riguardo alla capacità di risocializzazione della pena, in concreto.

L'impossibilità di fruire di permessi premio per un periodo, come nella specie, eccessivamente lungo precluderebbe al minore uno strumento indispensabile per la cura di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Lo stesso legislatore osserva il remittente ha previsto, a favore dei minorenni, disposizioni specifiche dirette a raggiungere le finalità rieducative particolari e tipiche dell'esecuzione penale minorile.

Da ultimo il giudice a quo osserva che il venir meno della preclusione automatica, oggi prevista, non escluderebbe che il giudice possa valutare la richiesta di concessione del permesso alla luce del presupposto di carattere generale della regolarità della condotta del detenuto.

  1. - Non vi è stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

    CONSIDERATO IN DIRITTO.1. - La questione sollevata investe il quarto comma, lett. c), dell'art. 30 ter, della L. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), a cui tenore la concessione di permessi premio ai condannati per i delitti previsti dall'art. 4 bis dello stesso ordinamento penitenziario è preclusa prima che essi abbiano scontato almeno la metà della pena, con un massino di dieci anni: laddove lo stesso quarto comma, alle lett. a) e b) consente detta concessione, in generale, nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione fino a tre anni, ovvero, nei confronti dei condannati a pene superiori, dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena.

    Il dubbio di costituzionalità riguarda tale norma nella sola parte in cui si applica ai...

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