Decisioni della Corte

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@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 17 giugno 1999, n. 245 (ud. 9 giugno 1999). Pres. Granata - Rel. Vassalli - Imp. X.

Reato - Estinzione (Cause di) - Prescrizione - Atti interruttivi - Interrogatorio reso davanti alla polizia giudiziaria su delega del P.M. - Omessa previsione - Questione manifestamente inammissibile di legittimità costituzionale.

È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, c.p., nella parte in cui non prevede, fra gli atti che producono l'effetto di interrompere il corso della prescrizione del reato, l'interrogatorio reso davanti alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero. (C.p., art. 160) (1).

    (1) Nel senso dell'idoneità dell'interrogatorio compiuto dalla polizia giudiziaria, su delega del P.M., ad interrompere il corso della prescrizione del reato, v. Cass. pen., sez. VI, 24 febbraio 1999, Dogali, in questa Rivista 1999, 567. Le citate ordinanze Corte cost. 16 dicembre 1998, n. 412 e Corte cost. 13 giugno 1997, n. 178, si trovano pubblicate rispettivamente in Giur. cost. 1998, 3563 ed ivi 1997, 1788.

(Omissis). - Ritenuto che il Tribunale militare di Cagliari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede, fra gli atti che producono l'effetto di interrompere il corso della prescrizione del reato, l'interrogatorio reso davanti alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, deducendone il contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione; che a parere del giudice a quo sarebbe del tutto irragionevole non includere nella dizione «interrogatorio reso davanti al pubblico ministero» anche l'interrogatorio reso davanti alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero data l'identità dei due atti, promananti sempre dal medesimo organo; che sarebbe altresì violato il diritto di difesa in quanto l'indagato interrogato dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero potrebbe fare affidamento sul decorso del termine della prescrizione e sarebbe quindi maggiormente garantito mentre l'imputato interrogato direttamente dal magistrato si troverebbe di fronte al compimento di un atto avente efficacia interruttiva; che nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato che questa Corte...

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