Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine13-15

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@CORTE COSTITUZIONALE 4 novembre 1999, n. 422. Pres. Granata - Rel. Vassalli - Imp. X.

Esecuzione in materia penale - Procedimento di esecuzione - Provvedimento de plano - Appicazione della detenzione domiciliare al condannato agli arresti domiciliari - Questione non fondata di legittimità costituzionale.

Non è fondata, in riferimento agli artt. 24, 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656 comma 10, c.p.p., come sostituito ad opera dell'art. 1 della legge 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all'art.656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni) nella parte in cui prescrive che il tribunale di sorveglianza provvede senza formalità all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare nei confronti del condannato che si trovi agli arresti domiciliari. (C.p.p., art. 656) (1).

    (1) Sulla questione, oggetto della pronuncia in rassegna, v. Cass. pen., sez. I, 20 maggio 1999, Chiovitti, in questa Rivista 1999, 1017.


RITENUTO IN FATTO. 1. - Il Tribunale di sorveglianza di Napoli solleva, in riferimento agli artt. 24, 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 10, c.p.p., come sostituito dall'art. 1 della legge 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all'art. 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni), nella parte in cui prescrive che il tribunale di sorveglianza provvede senza formalità all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare nei confronti del condannato che si trovi agli arresti domiciliari. La previsione oggetto di impugnativa, osserva il rimettente, risulterebbe «eccezionale» sotto un duplice profilo: per un verso, infatti, la decisione del tribunale di sorveglianza è adottata de plano; sotto altro profilo, anche il provvedimento di sospensione dell'esecuzione viene disposto d'ufficio dal pubblico ministero e, dunque, in assenza di previa istanza dell'interessato. Da ciò scaturirebbe anzitutto, a parere del giudice a quo, una violazione dell'art. 24 della Costituzione, in quanto, attesa la varietà delle misure alternative e degli specifici interessi e aspettative che il condannato può nutrire, soltanto la partecipazione di quest'ultimo al procedimento di sorveglianza lo pone in condizione di sostenere adeguatamente le proprie ragioni. Violato sarebbe anche l'art. 27 della Costituzione, in quanto la decisione sulla ammissione alla detenzione domiciliare viene determinata automaticamente dallo stato privativo della libertà personale in cui si trova al momento del passaggio in giudicato della sentenza il condannato e non dalla valutazione complessiva della situazione personale, familiare e sociale dello stesso.

Si ravvisa, infine, una disparità di trattamento tra chi, trovandosi agli arresti domiciliari all'atto del passaggio in giudicato della sentenza, sia stato condannato a pena detentiva non superiore a tre o quattro anni e chi, pur dovendo espiare la stessa pena, sia libero al momento della condanna definitiva, giacché soltanto quest'ultimo potrà chiedere la sospensione della esecuzione con contestuale richiesta della misura alternativa più adeguata alla propria concreta situazione, avvalendosi di...

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