Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine779-782

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@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 22 giugno 2000, n. 233 (ud. 8 giugno 2000). Pres. Mirabelli - Rel. Neppi Modona - Imp. B.G. ed altri.

Reato - Estinzione (Cause di) - Prescrizione - Sospensione ex art. 159 c.p. - In presenza di cause di sospensione dei termini di custodia cautelare - Esclusione - Questione manifestamene inammissibile di legittimità costituzionale.

È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 c.p. nella parte in cui non prevede, per tutti i reati e a prescindere dallo stato detentivo dell'imputato, la sospensione del corso della prescrizione ove si verifichino cause di sospensione dei termini della custodia cautelare. (C.p., art. 159) (1).

    (1) La citata sentenza Corte cost. 31 marzo 1994, n. 114, si trova pubblicata in Arch. nuova proc. pen. 1994, 320. Quanto all'interpretazione riservata dalla giurisprudenza di legittimità all'art. 159 c.p. in relazione all'art. 304 c.p.p., si vedano Cass. pen., sez. IV, 9 marzo 1999, Cassese, ivi 1999, 153; Cass. pen., sez. III, 29 settembre 1998, Auricchio, ivi 1998, 852 e Cass. pen., sez. III, 20 febbraio 1997, Basileo, in Cass. pen. 1999, 1461.


(Omissis). - Ritenuto che con due ordinanze di identico tenore il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, sezione distaccata di Capri, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 del codice penale, nella parte in cui non prevede, per tutti i reati e a prescindere dallo stato detentivo dell'imputato, la sospensione del corso della prescrizione ove si verifichino cause di sospensione dei termini della custodia cautelare;

che in entrambe le ordinanze il rimettente premette:

che all'udienza di discussione le parti avevano chiesto sentenza di non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione;

che i procedimenti avevano subito numerosi rinvii, dapprima per impedimento del difensore (r.o. n. 478 del 1999) e dell'imputato (r.o. n. 479 del 1999), quindi a causa dell'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze per un periodo cumulativo rispettivamente di un anno, sette mesi e diciotto giorni (r.o. n. 478 del 1999) e di sei mesi e venti giorni (r.o. n. 479 del 1999);

che, calcolando tali periodi come sospensivi del corso della prescrizione, il termine di prescrizione non sarebbe ancora scaduto, mentre, alla stregua dell'interpretazione della prevalente giurisprudenza di legittimità sull'art. 159 c.p., in relazione ai casi di sospensione dei termini di custodia cautelare previsti dall'art. 304 c.p.p., i termini prescrizionali sarebbero già maturati;

che infatti, prosegue il rimettente, nei casi in cui l'art. 304 c.p.p. prevede la sospensione dei termini di custodia per l'impedimento dell'imputato o del difensore, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, la sospensione del corso della prescrizione del reato opera solo quando l'imputato sia effettivamente sottoposto alla misura della custodia cautelare; che tale interpretazione determinerebbe peraltro, ad avviso del giudice a quo il contrasto della norma censurata con i sopra richiamati parametri costituzionali: in particolare, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione perché la pretesa punitiva dello Stato risulterebbe irragionevolmente limitata ai soli casi in cui, del tutto accidentalmente, l'imputato è detenuto, e perché si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra persone imputate dei medesimi reati a seconda che siano detenute o libere, tra imputati per lo stesso fatto detenuti e non detenuti quando nei loro confronti si proceda separatamente, tra imputati non detenuti, a seconda che siano coimputati con detenuti o con non detenuti; che, a sostegno dell'illegittimità costituzionale dell'interpretazione riservata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità dell'art. 159 c.p., il rimettente rileva che la modifica del primo comma di tale norma operata dall'art. 15 della legge 8 agosto 1995, n. 332 - a seguito della quale il corso della prescrizione è sospeso anche in ogni caso in cui la sospensione dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge - va letta tenendo presente il monito contenuto nella sentenza della Corte csotituzionale n. 114 del 1994, che in occasione di una precedente analoga questione di legittimità sull'art. 159 c.p., peraltro giudicata inammissibile, aveva auspicato un intervento del legislatore volto ad evitare la paralisi dell'amministrazione della giustizia conseguente all'astensione dalle udienze dei difensori;

che, ad avviso del rimettente, la ratio della novella dell'art. 159, primo comma, c.p. dovrebbe dunque essere ricercata nell'esigenza di evitare che la pretesa punitiva dello Stato sia frustrata da situazioni di fatto non imputabili all'inerzia dei titolari di tale potestà, ma da attività poste in essere dall'imputato o dal suo difensore e che in ossequio a questa ratio dovrebbe essere interpretato il richiamo alle cause che possono comportare la sospensione dei termini della custodia cautelare;

che, al riguardo, il giudice a quo richiama una decisione della stessa Corte di cassazione che ha ritenuto la norma censurata applicabile, in relazione all'art. 304 c.p.p., a prescindere dall'effettivo stato di detenzione dell'imputato; che, infine, il rimettente precisa che la questione prospettata non potrebbe essere ritenuta inammissibile perché volta ad introdurre, mediante la previsione di una nuova ipotesi di sospensione della prescrizione, una addizione in malam partem in materia penale, in quanto non sarebbe la norma in sè ad essere in contrasto con la Costituzione, ma l'interpretazione ad essa riservata dalla Cassazione; che nel giudizio è intervenuto il...

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