Decisioni della Corte

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@CORTE COSTITUZIONALE 30 dicembre 1999, n. 464 (ud. 12 ottobre 1999). Pres. Vassalli - Rel. Chieppa - Soc. Segheria Levante c. Comune di Genova.

Tributi degli enti pubblici locali - Tassa sui rifiuti solidi urbani - Accertamento non definitivo - Iscrizione a ruolo del tri buto per l'intera misura e non invece per la misura pevista dall'art. 15 D.P.R. n. 602/1973 - Questione infondata di legittimità costituzionale.

È infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale), nella parte in cui (comma 1, 4 e 5) non prevede, nel caso di accertamento non ancora divenuto definitivo, che l'iscrizione a ruolo del tributo possa essere disposta nella sola misura prevista dall'art. 15 del D.P.R. n. 602 del 1973. (D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507, art. 72) (1).

    (1) Non si rinvengono editi precedenti in termini. In tema di iscrizione a ruolo di tributi in base ad accertamenti non definitivi, cfr. Cass. 10 giugno 1994, n. 5650, in Arch. civ. 1995, 590; Cass. 21 agosto 1993, n. 8855, ivi 1994, 626; Cass. 9 aprile 1992, n. 4360, ivi 1993, 252 e Cass. 9 aprile 1991, n. 3718, ivi 1992, 233. L'ordinanza di rinvio Comm. trib. prov. Genova 16 dicembre 1977 trovasi pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 11, prima serie spec. 1998, p. 88.

RITENUTO IN FATTO. 1. - In pendenza del ricorso proposto da una società avverso l'avviso di accertamento della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani dovuta per gli anni 1993-1996, il Comune di Genova ha proceduto all'iscrizione a ruolo del tributo nella misura intera, con relative soprattasse ed interessi.

La contribuente ha impugnato la cartella esattoriale, deducendo la illegittimità della iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 15 del D.P.R. n. 602 del 1973. Tale disposizione consentirebbe la graduale riscossione dei crediti d'imposta non ancora definitivamente accertati.

La Commissione tributaria provinciale di Genova, investita della richiesta di sospensione dell'esecuzione della cartella esattoriale, almeno per gli importi eccedenti le misure previste previste dal citato art. 15 e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992, ha accordato l'invocata misura cautelare ed ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale), nella parte in cui (comma 1, 4 e 5) non prevede, nel caso di accertamento non ancora divenuto definitivo, che l'iscrizione a ruolo del tributo possa essere disposta nella sola misura prevista dall'art. 15 del D.P.R. n. 602 del 1973.

Il giudice rimettente osserva che l'obbligazione tributaria, essendo ancora pendente l'impugnazione, non si è ancora perfezionata; cionondimeno le disposizioni di cui all'art. 72 del decreto legislativo n. 507 del 1993, conferendo formale legittimità al ruolo ed alla cartella di pagamento impugnata, obbligano il contribuente all'assolvimento immediato o per intero della pretesa fiscale.

Osserva, altresì, il rimettente che il D.P.R. n. 602 del 1973, in realtà, presiede alla riscossione della maggior parte dei tributi ed in esso possono essere ravvisati i principi generali della riscossione, mentre il D.P.R. n. 43 del 1988 assoggetta alla disciplina del predetto D.P.R. n. 602 del 1973 la riscossione di vari altri tributi, nonché la riscossione anche coattiva dei tributi e delle altre entrate dello Stato.

Anche l'art 72 del decreto legislativo n. 507 del 1993 fa richiamo esplicito al sopra menzionato D.P.R. n. 602 del 1973, pur escludendo l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 15 relativa alle iscrizioni provvisorie in base ad accertamenti non definitivi.

Tale esclusione comporterebbe, ad avviso del giudice a quo la violazione dell'art. 3 della Costituzione per l'irragionevole disparità di trattamento fra contribuenti versanti nella medesima situazione, caratterizzata dalla non definitività dell'accertamento fiscale, e la violazione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione, nei confronti dei cittadini assoggettati ad accertamento ed a riscossione di tributi comunali.

  1. - Si è costituita in giudizio la società contribuente, ricorrente nel giudizio a quo la quale ha insistito per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata, sottolineando, in particolare, un aspetto ulteriore, consistente nella...

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