Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine147-148

Page 147

@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 29 dicembre 2000, n. 588 (ud. 15 dicembre 2000). Pres. Santosuosso - Rel. Flick - Imp. B. M.

Reati militari - Furto militare - Punibilità a querela della persona offesa - Mancata previsione - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 230, primo comma, c.p.m.p., nella parte in cui non prevede che il delitto di furto militare sia punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli artt. 61 n. 7, c.p. e 231 c.p.m.p. (C.p.m.p., art. 230) (1).

    (1) Si veda in argomento l'ordinanza di rinvio Trib. mil. di La Spezia, 11 novembre 1999, Mauro, pubblicata in questa Rivista 2000, 672.


(Omissis). - Ritenuto che il tribunale militare di La Spezia, con ordinanza emessa il 4 maggio 2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 230, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che il delitto di furto militare commesso in danno di militare sia punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze previste dall'art. 61, numero 7, del codice penale o dall'art. 231 del codice penale militare di pace;

che il rimettente pone, a fondamento del sollevato quesito di costituzionalità, il rilievo della disparità di trattamento venutasi a creare tra il furto comune ed il furto militare in conseguenza della modifica apportata all'art. 624 c.p. dall'art. 12 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), per effetto della quale il furto comune, non aggravato ai sensi degli artt. 61, numero 7, e 625 c.p., è divenuto perseguibile a querela; che, ad avviso del giudice a quo la mancata estensione del medesimo regime al furto militare comporterebbe una violazione del principio di uguaglianza, stante la sostanziale identità strutturale fra le due fattispecie criminose e l'inidoneità degli elementi specializzanti, propri del reato militare - qualità di militare dell'agente e della persona offesa, natura parimenti militare del luogo di commissione dell'illecito - a giustificare una divergenza di disciplina sul piano della perseguibilità;

che il riequilibrio del sistema non implicherebbe, d'altro canto, scelte...

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