I. Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine735-736

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@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 21 luglio 2000, n. 328 (c.c. 5 luglio 2000). Pres. Mirabelli - Rel. Marini - Vallicelli c. Polizia Municipale di Cesenatico

Veicoli - Al servizio di persone invalide appositamente autorizzate - Limiti di sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato - Esecuzione - Revisione riferibile ai soli veicoli destinati specificamente al trasporto del disabile - Conseguente impossibilità di valersi del trasporto di cortesia - Questioni manifestamente inammissibile e manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

Sono, rispettivamente, manifestamente inammissibile e manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) e 188 nuovo c.s. nella parte in cui, regolamentando la circolazione e la sosta dei veicoli di persone disabili, escludono dal beneficio della sosta senza limiti di tempo i veicoli addetti al trasporto di cortesia di tali persone. (Nuovo c.s., art. 188; D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, art. 11) (1).

    (1) L'ordinanza di rinvio Pret. civ. Forlì, sez. dist. Cesena, 1 giugno 1999, leggesi in questa Rivista 1999, 966.

(Omissis). - Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 11 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) e dell'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 1° giugno 1999 dal Pretore di Forlì nel procedimento civile tra Vallicelli Marco e la Polizia municipale di Cesenatico, iscritta al n. 569 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che nel corso di un procedimento avente ad oggetto una opposizione avverso un verbale di contestazione di una infrazione stradale, il Pretore di Forlì, con ordinanza emessa il 1° giugno 1999, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) e 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) nella parte in cui, regolamentando la circolazione e la sosta dei veicoli di persone disabili, escludono dal beneficio della sosta senza limiti di tempo i veicoli addetti al trasporto di cortesia di tali persone;

che, ad avviso del rimettente, le norme impugnate mentre riconoscerebbero la possibilità della sosta senza limiti di...

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