Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine273-274

Page 273

@CORTE COSTITUZIONALE 9 febbraio 2001, n. 31 (ud. 14 novembre 2000). Pres. Santosuosso - Rel. Zagrebelsky - Ric. Provincia Autonoma di Trento.

Strade - Piste ciclabili - Caratteristiche tecniche - Determinazione mediante regolamento del Ministro dei Lavori pubblici di concerto con il Ministro dei Trasporti - Lesione delle competenze della Provincia autonoma di Trento in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, lavori pubblici e comunicazioni di interesse provinciale - Questione infondata di legittimità costituzionale.

È infondata, in riferimento agli artt. 8, numeri 5), 6), 17) e 18), e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), nella parte in cui, prevedendo un potere statale esercitabile in forma regolamentare da parte del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili, violerebbe le competenze riconosciute alla provincia autonoma dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, lavori pubblici e comunicazioni di interesse provinciale. (L. 19 ottobre 1998, n. 366, art. 7) (1).

    (1) Non risultano editi precedenti in termini. La citata sentenza Corte cost., 28 febbraio 1998, n. 30, trovasi pubblicata in Giur. cost. 1998, 187.


RITENUTO IN FATTO. - 1. Con ricorso notificato il 23 novembre 1998, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), per violazione degli artt. 8, numeri 5), 6), 17) e 18), e 16 dello Statuto speciale della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), che riconoscono alla Provincia autonoma le competenze, legislative e amministrative, in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, lavori pubblici di interesse provinciale e comunicazioni di interesse provinciale; competenze nell'esercizio delle quali - si premette nel ricorso - la Provincia ha disciplinato, con legge 25 novembre 1988, n. 49, le modalità di progettazione e realizzazione dei percorsi ciclabili e ciclopedonali, ivi comprese le caratteristiche tecniche delle piste, che sono stabilite dalla giunta provinciale con...

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