Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine539-540

Page 539

@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 21 maggio 2001, n. 157. Pres. Ruperto - Est. Chieppa - Raggia ed altra c. Comune di Pavia.

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Ausiliari del traffico - Poteri di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento - Efficacia probatoria dell'atto pubblico - Manifesta infondatezza.

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 98 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 132 e 133, L. 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), come interpretato dall'art. 68, comma 1, della L. 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), laddove riconosce agli ausiliari del traffico poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia probatoria di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c. (L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17) (1).

    (1) L'ordinanza di rinvio Trib. Pavia 11 aprile 2000, trovasi pubblicata in questa Rivista 2001, 9.


(Omissis). - Ritenuto che nel corso dei giudizi riuniti, promossi avverso i verbali di contestazione, emessi dalla Polizia municipale di Pavia per violazione dell'art. 7 del codice della strada, il Giudice istruttore del Tribunale di Pavia ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 98 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ( Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), come modificato - rectius: interpretato - dall'art. 1 del decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391 (Disposizioni interpretative delle norme sul conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni al codice della strada), quest'ultimo espressamente abrogato dall'art. 68, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), poi sostituito - rectius: interpretato - dallo stesso art. 68, comma 1;

che il giudice a quo - dopo una ricostruzione del quadro normativo che ha preceduto l'esplicito conferimento agli ausiliari del traffico dei poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c. (D.L. n. 391 del 1999 e poi art. 68 della legge n. 488 del 1999) e dell'indirizzo giurisprudenziale che ne è seguito - osserva che l'attribuzione a soggetti estranei all'amministrazione di tali poteri si porrebbe in conflitto con il principio di uguaglianza e...

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