Decisioni della Corte

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@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 8 giugno 2001, n. 183 (c.c. 21 marzo 2001). Pres. Ruperto - Rel. Santosuosso - Miani ed altro c. Brianti.

Esecuzione forzata - Consegna o rilascio - Provvedimento di rilascio - Differimento del termine - Termine dilatorio ex art. 6, quarto comma, L. n. 431/1998 - Termine minimo di nove mesi ex art. 1, primo comma, D.L. n. 32/2000 - Potere del giudice di concedere un termine inferiore in relazione a particolari situazioni riguardanti il locatore - Esclusione - Manifesta inammissibilità.

Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del D.L. 25 febbraio 2000, n. 32 (Disposizioni vigenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo), convertito in legge 20 aprile 2000, n. 97, nella parte in cui detta norma - con riferimento all'art. 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 - prevede che il termine dilatorio dettato da quest'ultima disposizione non possa comunque essere inferiore a nove mesi, senza consentire cioè al giudice di valutare la sussistenza di situazioni riguardanti la persona del locatore che valgano a giustificare la fissazione di un termine di rilascio dell'immobile di minore durata. (D.L. 25 febbraio 2000, n. 32, art. 1) (1).

    (1) L'osservazione sulla rilevanza in relazione alla qualità dei conduttori (peraltro - immaginiamo - facilmente desumibile dagli atti di causa) ha permesso alla Corte di «dribblare» il problema nel termine dilatorio minimo per il rinvio delle esecuzioni di rilascio, posto in modo stringente dalle ineccepibili ordinanze del Tribunale di Udine (in questa Rivista 2000, 703).

(Omissis). - Ritenuto che nel corso di un giudizio di esecuzione di sfratto, il Tribunale di Udine, con ordinanza del 2 agosto 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del D.L. 25 febbraio 2000, n. 32 (Disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo), convertito in legge 20 aprile 2000, n. 97, in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui detta disposizione, in riferimento all'art. 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), prevede che il termine dilatorio dettato da quest'ultima norma non possa comunque essere inferiore a nove mesi, senza consentire al giudice di valutare la...

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