Decisioni della Corte

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@CORTE COSTITUZIONALE 5 ottobre 2001, n. 333 (ud. 10 luglio 2001). Pres. Ruperto - Est. Marini - Mohammed Bouf Tah c. Banchi.

Esecuzione forzata - Consegna o rilascio - Provvedimento di rilascio - Esecuzione - Adempimenti fiscali di cui all'art. 7 L. n. 431/1998 - Illegittimit‡ costituzionale.

» costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 24 Cost., l'art. 7 della legge 8 dicembre 1998, n. 431, (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo), laddove subordina la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato ad uso abitativo alla dimostrazione, da parte del locatore, della regolarit‡ della propria posizione fiscale quanto al pagamento dell'imposta di registro sul contratto di locazione, dell'Ici gravante sull'immobile e dell'imposta sui redditi relativa ai canoni. (L. 8 dicembre 1998, n. 431, art. 7) (1).

    (1) L'ordinanza di rinvio Trib. Firenze 13 gennaio 2000, trovasi pubblicata, in questa Rivista 2000, 27, con nota di NINO SCRIPELLITI, Esecuzione degli sfratti ed imposte: un collegamento di dubbia costituzionalit‡.

RITENUTO IN FATTO. 1. - Con ordinanza emessa il 13 gennaio 2000, il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento all'articolo 24, primo comma, della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dell'articolo 7 della legge 431/98, (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

La norma denunciata pone quale ´condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locatoª, adibito ad uso abitativo, ´la dimostrazione che il contratto di locazione Ë stato registrato, che l'immobile Ë stato denunciato ai fini dell'applicazione dell'Ici e che il reddito derivante dall'immobile medesimo Ë stato dichiarato ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditiª ed ai fini della predetta dimostrazione dispone che nel precetto debbano essere indicati ´gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli estremi dell'ultima denuncia dell'unit‡ immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai fini dell'applicazione dell'Ici, gli estremi dell'ultima dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante dal contratto Ë stato dichiarato nonché gli estremi delle ricevute di versamento dell'Ici relative all'anno precedente a quello di competenzaª.

Il rimettente, quanto alla rilevanza della questione, espone di essere chiamato a decidere - in una procedura per rilascio di immobile adibito ad uso abitativo promossa in base a convalida di sfratto per morosit‡ - su un'opposizione ex articolo 615 c.p.c. fondata sulla mancanza, nel precetto, delle indicazioni richieste dal menzionato articolo 7 della legge 431/98. Motiva specificamente in ordine all'applicabilit‡ di detta norma anche ai rapporti di locazione costituiti, come quello dedotto in giudizio, prima dell'entrata in vigore della legge 431/98 [applicabilit‡ del resto confermata dalla norma interpretativa, entrata in vigore successivamente all'ordinanza di rimessione, di cui all'articolo 1, comma 3, del D.L. 32/2000 (Disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo), convertito con modificazioni nella legge 97/2000 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 32/2000, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo) ed in punto di fatto dichiara accertata l'effettiva mancanza, nel precetto, delle indicazioni richieste...

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