Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine103-104

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@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 4 gennaio 2001, n. 4 (c.c. 13 dicembre 2000). Pres. e rel. Santosuosso - Fornaciari c. Ministro delle Finanze.

Responsabilità civile - Animali - Animali selvatici - Danni a persone o cose cagionati dalla fauna selvatica - Responsabilità dello Stato ex art. 2052 c.c. - Questione infondata di legittimità costituzionale.

È manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2052 c.c., nella parte in cui non prevede una eguale responsabilità dello Stato per i danni cagionati dalla fauna selvatica. (C.c., art. 2052) (1).

    (1) L'ordinanza di rinvio Giud. pace Ceva 27 aprile 2000, trovasi pubblicata in questa Rivista 2000, 737.


(Omissis). - Ritenuto che, nel corso di un giudizio di risarcimento del danno causato da un capriolo a un motociclista, il Giudice di pace di Ceva, con ordinanza del 27 aprile 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2052 del codice civile in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la disposizione censurata, così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, escludendo dall'ambito della sua applicazione la responsabilità dello Stato per i danni causati dalla fauna selvatica, contrasterebbe con il principio costituzionale di uguaglianza; che, secondo il rimettente, la legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia), sul punto non innovata dalla successiva legge n. 157 del 1992, nel prevedere che la fauna selvatica è entrata a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato, avrebbe comportato la proprietà di detta fauna in capo alla P.A., con conseguente applicabilità dell'art. 2052 c.c., atteso che il fondamento della responsabilità per il danno cagionato da animali risiede nel concetto di utilità che dall'animale il proprietario o chi se ne serve ritrae; che, pertanto, sussisterebbe una disparità di trattamento tra il privato proprietario di un animale, il quale è responsabile ex art. 2052 c.c., salvo che provi il caso fortuito, e la P.A., pure proprietaria della fauna selvatica, che di fatto è esonerata dal risarcimento dei danni de quibus in quanto, «in virtù di una sorta di privilegio», non è tenuta ad alcun obbligo di sorveglianza sulla fauna di natura selvatica; che la disparità di trattamento sarebbe ancor più evidente ove si consideri che, mentre per i danni causati dalla fauna selvatica alle colture esiste un fondo costituito...

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