Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine201-202

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@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 28 dicembre 2001, n. 438 (c.c. 10 ottobre 2001). Pres. Ruperto - Rel. Zagrebelsky - Imp. S.E.H.

Incendio - Colposo - Equiparazione della pena ad altre più gravi ipotesi di disastro - Sproporzione tra il fatto reato ed il trattamento sanzionatorio minimo per esso previsto - Irragionevolezza - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 449 c.p. relativamente all'ipotesi di incendio colposo, nella parte in cui il reato predetto viene equiparato, quoad poenam, ad altre più gravi ipotesi di disastro. (C.p., art. 449) (1).

    (1) L'ordinanza di rinvio Trib. pen. Siena, 7 dicembre 2000, trovasi pubblicata in questa Rivista 2001, 151.


(Omissis). - Ritenuto che il Tribunale di Siena, con ordinanza del 7 dicembre 2000, ha sollevato, in riferimento al «principio di ragionevolezza della norma penale» e al principio di necessaria proporzione tra reato e sanzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 449 del codice penale (Delitti colposi di danno), relativamente all'ipotesi di incendio colposo;

che il giudice rimettente osserva che la fattispecie colposa del reato di incendio, oggetto del giudizio penale principale, è equiparata, quanto alla pena stabilita dall'impugnato art. 449 c.p. [reclusione da uno a cinque anni], a una serie di altre ipotesi di disastro tra le quali il giudice a quo enumera i reati di strage, di disastro ferroviario o aviatorio, di naufragio che, nella loro forma dolosa, sono invece punite assai più severamente dell'incendio doloso;

che, ritenendo corretta «giuridicamente e nella sostanza» la differenziazione tra l'incendio e gli altri delitti sopra detti se realizzati nella loro forma dolosa, il rimettente si duole della assimilazione dei medesimi fatti se realizzati nella forma colposa, sollevando pertanto il dubbio di costituzionalità della norma incriminatrice da cui detta parificazione deriverebbe, sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza della legge penale, quale espresso dalla giurisprudenza costituzionale in tema di necessario bilanciamento tra disvalore del fatto e sanzione;

che prosegue il giudice rimettente, la sproporzione tra il fatto (il reato di incendio colposo) e la sanzione per esso prevista apparirebbe in modo ancor più evidente, «per esempio», alla luce del raffronto tra la pena minima...

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