Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1045-1047

Page 1045

@CORTE COSTITUZIONALE 17 luglio 2002, n. 354 (ud. 10 luglio 2002). Pres. Ruperto - Rel. Mezzanotte - Imp. X.

Reato - Elementi e presupposti del reato in genere - Manifesta ubriachezza - Luogo pubblico o aperto al pubblico - Punibilità - Illegittimità costituzione.

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., l'art. 688, secondo comma, c.p., nella parte in cui punisce con la pena dell'arresto da tre a sei mesi chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza, se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale. (C.p., art. 688) (1).

    (1) Un precedente in argomento si trova in Corte cost., ord. 30 giugno 1971, n. 155, in Rep. La Tribuna 1972, 492, dove la Corte aveva dichiarato manifestamente infondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 688, comma secondo, c.p., che prevede la pena dell'arresto da tre a sei mesi per chiunque venga colto in stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico, se l'ubriaco risulti già condannato per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale, mentre il comma primo dello stesso articolo commina la pena alternativa dell'ammenda o dell'arresto fino a sei mesi per chi non abbia tali specifici precedenti penali.


RITENUTO IN FATTO. 1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato del reato di cui all'art. 688, secondo comma, del codice penale, il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, in composizione monocratica, con ordinanza in data 6 febbraio 2001, ha sollevato, su eccezione della difesa, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., l'art. 688, secondo comma, c.p. nella parte in cui punisce con la pena dell'arresto da tre a sei mesi chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza, se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale.

Il remittente, individuata la ratio dell'art. 688 del codice penale, nella sua originaria formulazione, nella esigenza di tutelare la sicurezza sociale attraverso la prevenzione dell'alcolismo quale causa di disordini e reati, e rilevato che si tratta di fattispecie inquadrabile tra i cosiddetti reati «ostativi», osserva che soggetto attivo del reato di cui al previgente art. 688, primo comma, c.p. poteva essere chiunque si trovasse in luogo pubblico o aperto al pubblico in stato di manifesta ubriachezza. Conseguentemente tale stato era considerato, da un lato, elemento disturbante e in qualche modo lesivo di un interesse pubblico e, dall'altro, sintomo di pericolosità sociale, non essendo l'ubriaco in grado di controllare le proprie azioni. L'alcolismo, quindi, inteso come status personale, aveva rilevanza penale sotto due aspetti, e cioè come fattore pregiudizievole per la salute individuale e collettiva e come fattore criminogeno, avendo l'assunzione di alcol valore scatenante e favorendo la genesi di determinati comportamenti criminali.

Su queste premesse, secondo il giudice a quo, non avrebbe senso ritenere che lo stato di ubriachezza, sotto l'aspetto punitivo, rilevi soltanto per una certa categoria di soggetti, individuata peraltro in base ad elementi meramente statistici...

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