Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine31-32

Page 31

@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 22 novembre 2002, n. 475 (ud. 20 novembre 2002). Pres. Ruperto - Rel. Flick - Imp. F.P.

Tributi e finanze (in materia penale) - Reati di contrabbando - Tabacchi lavorati esteri - Pena pecuniaria fissa, proporzionale alla quantità del prodotto - Ritenuta rigidità della pena, senza possibilità di valutare altri elementi - Prospettato contrasto con i principi di eguaglianza, personalità della responsabilità penale e rieducazione del reo - Manifesta infondatezza della questione.

Pena - Sospensione condizionale - Subordinazione del beneficio - Massimo della pena computabile - Mancata previsione di un tetto al ragguaglio della pena pecuniaria, in caso di pena ineseguita per insolvibilità del condannato - Prospettata irragionevole disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 bis del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), nella parte in cui prevede per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri la pena pecuniaria fissa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto. (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291 bis) (1).

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 163 del codice penale, nella parte in cui, nello stabilire i limiti di pena entro i quali può essere concessa la sospensione condizionale, non esclude dal ragguaglio ex art. 135 c.p., la parte della pena pecuniaria che eccede la soglia massima convertibile in libertà controllata nel caso di insolvibilità del condannato, ai sensi dell'art. 102 della L. 24 novembre 1981, n. 689. (C.p., art. 163) (2).

    (1, 2) In tema di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, la citata sentenza della Corte cost. 9 febbraio 2001, n. 30, è stata pubblicata, con motivazione, in Arch. nuova proc. pen. 2001, 140.


(Omissis). - Ritenuto che, con ordinanza emessa il 10 dicembre 2001, il Tribunale di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 bis del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), nella parte in cui prevede per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri la pena pecuniaria fissa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto; che la medesima ordinanza ha sollevato, altresì, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 163 del codice penale, nella parte in cui, nello...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT