Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine479-481

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@CORTE COSTITUZIONALE 4 dicembre 2002, n. 512 (c.c. 23 ottobre 2002). Pres. Ruperto -Rel. Di Paola - Imp. Franchi.

Misure di prevenzione - Singole misure - Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni sportivePresupposto - Eccezionale necessità ed urgenzaMancanza di subordinazione della misura al presupposto - Prospettato contrasto con i principi posti a tutela della libertà personale - Infondatezza della questione.

È infondata, in riferimento all'art. 13, comma 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della L. 13 dicembre 1989, n. 401, nella parte in cui non subordina l'adozione di una misura restrittiva della libertà personale al presupposto della eccezionale necessità ed urgenza. (L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6).

RITENUTO IN FATTO. - 1. Con ordinanza depositata il 28 gennaio 2002, la terza sezione penale della Corte di cassazione ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità dell'art. 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), nella parte in cui, disciplinando una misura restrittiva della libertà personale applicabile dalla autorità di pubblica sicurezza, oltre a prevederne la successiva convalida da parte dell'autorità giudiziaria, non ne subordina l'adozione al presupposto della eccezionale necessità ed urgenza richiesto dall'art. 13, comma 3, Cost.

  1. La questione trae origine dal ricorso presentato avverso l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine che convalidava il provvedimento con cui il questore di Udine ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401/1989 aveva disposto a carico di Franchi Claudio, oltre al divieto di accesso agli stadi ove si svolgono partite della squadra del Brescia, anche l'obbligo di presentarsi presso la Questura di Brescia mezz'ora dopo l'inizio di ogni incontro di calcio disputato dalla medesima squadra; il provvedimento notificato in data 28 maggio 2001 si riferiva ai fatti commessi da Franchi Claudio durante la partita Brescia Udinese giocata il 1º ottobre 2000.

    Rispetto ai diversi motivi di gravame prospettati dal ricorrente - tra i quali la violazione della stessa norma impugnata - il giudice remittente ritiene logicamente prioritaria la prospettazione della questione di costituzionalità dell'art. 6, comma 2, della legge n. 401/1989, questione che ritiene rilevante e non manifestamente infondata per le ragioni che seguono.

  2. In primo luogo, il giudice a quo richiama l'orientamento univoco della giurisprudenza costituzionale ed ordinaria nel configurare il provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge n. 401/1989 come misura limitativa della libertà personale (a differenza della misura prevista dal comma 1 dell'articolo impugnato); in base a tale qualificazione, il provvedimento con il quale il questore dispone l'obbligo di presentarsi presso l'ufficio di polizia dovrebbe rispettare le norme previste dall'art. 13, comma 3, Cost.

    Ciò non è, in quanto, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della legge n. 401/1989, il questore può disporre l'obbligo di comparizione personale del tifoso pericoloso a prescindere da qualsiasi...

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