Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine947-957

Page 947

@CORTE COSTITUZIONALE 18 luglio 2003, n. 253 (c.c. 2 luglio 2003). Pres. Chieppa - Rel. Onida - Imp. X.

Misure di sicurezza - Personali - Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario - Proscioglimento di imputati infermi di mente incapaci totali - Ordine di ricoveroRigido automatismo del provvedimento del giudiceEsclusione automatica di disporre una misura alternativa idonea a garantire adeguate cure e controlli dell'infermo - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Misure di sicurezza - Personali - Assegnazione a una casa di cura e di custodia - Applicabilità della misura agli infermi per vizio parziale di mente, condannati a pena diminuita - Inapplicabilità della stessa misura agli imputati prosciolti per totale incapacità psichica - Non fondatezza della questione.

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., l'art. 222 c.p. (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario), nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale. (C.p., art. 222) (1).

Non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 219, primo e terzo comma, c.p. (Assegnazione a una casa di cura e di custodia), nella parte in cui, rispettivamente, non vi si prevede il ricovero in casa di cura e di custodia anche per chi sia prosciolto per infermità psichica e sia scarsa pericolosità sociale e non vi si prevede la possibilità per il giudice di applicare la libertà vigilata anche a chi sia stato prosciolto per infermità psichica e sia scarsa pericolosità sociale. (C.p., art. 219) (2).

    (1) Sentenza particolarmente significativa che, per la prima volta, concretizza con una pronuncia di incostituzionalità tutti i precedenti rilievi e le valutazioni espresse dalla Corte circa il non soddisfacente trattamento riservato all'infermità psichica grave. Invero, in precedenza, la disposizione in esame è stata oggetto di numerose pronunce di non fondatezza. Si veda, per tutte, l'ordinanza Corte cost. 30 marzo 2001, n. 88, in Foro it. 2002, I, 39, secondo cui sono state dichiarate «manifestamente inammissibili - in quanto propongono interventi additivi di revisione della disciplina delle misure di sicurezza applicabili nel caso di proscioglimento dell'imputato per infermità psichica, comportanti scelte discrezionali che esulano dalle competenze della Corte e rientrano invece nell'esclusiva competenza del legislatore - le q.l.c. dell'art. 222 c.p., nella parte in cui non consente di adottare misure alternative di cura del malato di mente socialmente pericoloso, diverse dall'affidamento a strutture chiuse e consone alle peculiarità del caso concreto, in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 Cost.». In dottrina il problema è stato esaminato, tra gli altri, da: COCO N., Riforma dell'assistenza psichiatrica e misure di sicurezza per infermità di mente: rilievi di costituzionalità e problemi interpretativi, in Temi romana 1982, 112; ICERQUA L. D., La presunzione di pericolosità sociale dell'infermo di mente secondo l'interpretazione della Corte costituzionale, in Giust. pen. 1987, II, 82; LA GRECA G., Sempre aperto il problema dell'ospedale psichiatrico giudiziario (nota a Trib. sorv. Genova 5 giugno 2001), in Foro it. 2002, II, 62.


    (2) In ordine alla questione relativa all'art. 219 c.p., la Corte non ha che ribadito, con motivazione molto sintetica, le precedenti pronunce. In proposito si veda Corte cost. 17 novembre 1994, n. 396, in Giur. cost. 1994, 3527. In dottrina si segnala invece: FERRATO D., Durata minima del ricovero in casa di cura e custodia, in questa Rivista 1986, 657.


RITENUTO IN FATTO. 1. - Con ordinanza emessa il 10 luglio 2002 e pervenuta a questa Corte il 5 novembre 2002, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova, chiamato a pronunciarsi nelle forme del rito abbreviato sulla responsabilità penale di un imputato maggiorenne, in relazione ai delitti di cui agli artt. 56, 609 bis, 609 ter e 582 c.p. (tentata violenza sessuale aggravata e lesione personale), ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 219, primo e terzo comma, del codice penale (Assegnazione a una casa di cura e di custodia), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e dell'art. 222 del codice penale (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario), in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.

  1. - Premette il giudice a quo che l'imputato è stato ritenuto, a seguito di perizia psichiatrica eseguita in incidente probatorio, totalmente incapace di intendere e di volere, e che ne è stata esclusa la pericolosità sociale solo se «ricoverato in una comunità per psicotici».

    Sulla base di tale situazione, la difesa ha eccepito l'incostituzionalità dell'art. 219, primo e terzo comma, c.p., nella parte in cui, rispettivamente, non vi si prevede il ricovero in casa di cura e di custodia anche per chi sia prosciolto per infermità psichica, e sia di scarsa pericolosità sociale, e non vi si prevede la possibilità per il giudice di applicare la libertà vigilata anche a chi sia stato prosciolto per infermità psichica e sia di scarsa pericolosità sociale.

    Il giudice a quo ritiene non manifestamente infondata la questione così proposta, posto che la disciplina di legge ancorerebbe la scelta in ordine alla misura di sicurezza da adottare ad un criterio (la gravità del reato) espressivo della funzione retributiva, anziché di prevenzione speciale della misura stessa.

    In secondo luogo, e soprattutto, aggiunge il remittente, essa farebbe dipendere il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto non da un accertamento in concreto, ma da un indice astratto e presuntivo, connesso alla distinzione tra vizio totale e vizio parziale di mente (e alla conseguente maggiore pericolosità dell'imputato nel primo, piuttosto che nel secondo caso), privo di «alcun supporto scientifico».

    La necessaria applicazione all'imputato, sulla base di tali condizioni, della misura di sicurezza detentiva di cui all'art.Page 948 222 c.p. si porrebbe, ad avviso del remittente, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

    Viene altresì censurato, su conforme eccezione del pubblico ministero, alla luce degli articoli 3 e 32 della Costituzione, l'art. 222 c.p., nella parte in cui, imponendo la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, non prevede l'applicabilità al maggiorenne affetto da vizio totale di mente della libertà vigilata.

    Per un primo profilo, secondo il remittente verrebbe così a manifestarsi disparità di trattamento rispetto alla condizione del minore non imputabile, cui possono essere applicate le misure, dotate di valenza terapeutica «più soddisfacente», del ricovero in una casa di cura e di custodia e della libertà vigilata (articoli 232 e 224 c.p.), posto che in entrambi i casi si tratterebbe di difendere la collettività da un individuo al tempo stesso pericoloso e penalmente irresponsabile.

    L'evoluzione della psichiatria e della farmacologia, poi, garantirebbero di poter conseguire tale obiettivo mediante la misura, più efficace terapeuticamente, della libertà vigilata, anziché tramite il ricorso alle forme segreganti dell'ospedale psichiatrico giudiziario.

    Per un secondo profilo, la disposizione censurata precluderebbe la possibilità di impiegare «soluzioni coerenti con le valutazioni medico-legali»: nel caso di specie, l'imputato potrebbe proficuamente, secondo il giudice a quo, permanere in comunità di recupero, mentre le prescrizioni proprie del regime di libertà vigilata, «con possibilità di ricorrere a misure segreganti, qualora venisse meno la volontà dell'imputato di sottoporsi alle cure necessarie», rafforzerebbero l'efficacia del trattamento.

    Difatti, aggiunge il remittente, il regime di cura cui l'imputato è sottoposto risulta adeguato alle esigenze terapeutiche e, nel contempo, tutela la collettività in misura soddisfacente.

    La rigidità dei criteri imposti dalle disposizioni censurate in ordine alla scelta della misura di sicurezza si tradurrebbe, perciò, nel vizio denunciato.

  2. - Non vi è stata costituzione in giudizio delle parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

    CONSIDERATO IN DIRITTO. 1. - Nel corso di un giudizio abbreviato nei confronti di un soggetto ritenuto, in sede di perizia, totalmente incapace di intendere e di volere per infermità psichica, nonché socialmente pericoloso solo se non ricoverato in una comunità per psicotici, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 219 (Assegnazione a una casa di cura e di custodia), primo e terzo comma, e, in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione, dell'articolo 222 (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario) del codice penale.

    L'art. 219 è denunciato nella parte in cui, nel prevedere che il condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per vizio parziale di mente sia ricoverato in una casa di cura e di custodia (primo comma), con possibilità di sostituire a detta misura, a certe condizioni, quella della libertà vigilata (terzo comma), non contempla le stesse possibilità nei riguardi del soggetto prosciolto per totale incapacità di intendere e di volere a causa di infermità psichica, la cui pericolosità sociale non sia tale da richiedere la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. L'art. 222 è a sua volta denunciato nella parte in cui, nei riguardi del soggetto prosciolto per infermità psichica, giudicato socialmente pericoloso, impone sempre di adottare la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, senza consentire (come invece è previsto per il minore non imputabile dagli articoli 224 e...

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