Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine409-410

Page 409

@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 30 dicembre 2003, n. 381 (ud. 18 dicembre 2003). Pres. Chieppa - Rel. Finocchiaro - Imp. Giusto.

Reato - Estinzione (Cause di) - Oblazione - Liquidazione delle spese alla parte civile - Mancata previsione - Principio di uguaglianza - LesioneManifesta infondatezza.

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 162 e 162 bis c.p., nella parte in cui non prevedono che il giudice possa liquidare le spese alla parte civile in caso di estinzione del reato a seguito di oblazione. (C.p., art. 162; c.p., art. 162 bis) (1).

    (1) La questione promossa dal giudice a quo, peraltro già oggetto dell'attenzione della Corte in riferimento all'art. 162 c.p., ma non anche relativamente all'art. 162 bis, trovava fondamento in un precedente che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma, secondo periodo, dell'art. 444 c.p.p. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo eventualmente disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale. Ciò in quanto la mancata decisione sull'azione civile esercitata nel processo penale dal soggetto cui il reato ha recato danno non poteva essere ricollegata né ad una determinazione dell'interessato (come, invece, nel caso di non accettazione del giudizio abbreviato), né a qualcosa di addebitabile a lui, ma soltanto ad una scelta tra le parti del rapporto processuale penale favorevolmente valutata dal giudice, sino al paradosso di lasciare a carico della parte civile, impegnatasi dal principio alla fine, anche le spese incontrate per iniziative o attività rivelatesi decisive nell'indurre l'imputato a richiedere o consentire il rito speciale. Allorché il potere di decisione sottratto al giudice penale dall'art. 444, seconda parte, secondo periodo, concerneva un oggetto non così strettamente collegato alla sentenza di condanna per la responsabilità civile da poter essere concepito anche indipendentemente da essa, l'art. 25, primo comma, della Costituzione era da considerare violato se l'esclusione del potere di decisione in capo al giudice penale si fosse tradotto in un non giustificabile pregiudizio per la parte civile.


CONSIDERATO IN DIRITTO: che il Tribunale di Venezia, in composizione...

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