Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine187-188

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@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 28 dicembre 2001, n. 440 (c.c. 7 novembre 2001). Pres. Ruperto - Rel. Zagrebelsky - Marongi c. Ministero dell'interno

Patente - Revoca e sospensione - Diniego e revoca della patente per i sottoposti a misura di prevenzione - Contrasto con i criteri dettati dalla legge delega - Irragionevole equiparazione dei sottoposti in tempi diversi alla misura preventiva e ingiustificata limitazione delle possibilità lavorative dell'individuo - Questione manifestamente inammissibile di legittimità costituzionale.

È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 4 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b), nuovo c.s. (nella loro originaria versione legislativa e non come sostituiti dal D.P.R. n. 575/1994 sul presupposto che siano tuttora vigenti nonostante la delegificazione cui sono stati sottoposti) nella parte in cui prevedono la preclusione al rilascio (art. 120) e la revoca (art. 130) della patente di guida nei confronti di coloro che sono stati sottoposti ad una misura di prevenzione, a norma della L. n. 1423/1956. (Nuovo c.s., art. 120; nuovo c.s., art. 130) (1).

    (1) Con sentenza 17 luglio 2001, n. 251, pubblicata in questa Rivista 2001, 721, questa Corte ha già dichiarato illegittimo l'art. 120, comma 1, nuovo c.s., in relazione all'art. 130, comma 1, lett. b) dello stesso codice.

(Omissis). - Ritenuto che con ordinanza del 27 settembre 2000 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sezione staccata di Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 4 e 76 della Costituzione; che nel giudizio principale è stato chiesto l'annullamento di un provvedimento con il quale è stata rigettata l'istanza dell'interessato rivolta a ottenere un nulla osta per il (nuovo) conseguimento della patente di guida, precedentemente revocata con decreto del 4 ottobre 1994, per essere stata applicata al titolare, ancor prima, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza [e per la pubblica moralità]); che, ciò premesso in fatto, il Tar rimettente osserva che il dubbio di costituzionalità investe le norme del codice della...

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