DIRETTIVA 26 febbraio 2002 - Decentramento delle sedi di concorso per il reclutamento di personale delle pubbliche amministrazioni (art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 e art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come successivamente integrato e modificato). Criteri per la scelta delle sedi

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 26 febbraio 2002

Decentramento delle sedi di concorso per il reclutamento di personale delle

pubbliche amministrazioni (art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001

e art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,

n. 487, come successivamente integrato e modificato). Criteri per la scelta

delle sedi.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale A tutti i Ministeri Al Consiglio di Stato - Ufficio del segretario generale Alla Corte dei conti - Ufficio del segretario generale All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del segretario generale Alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo Agli enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti) Alle aziende del Servizio sanitario nazionale Alle universita' All'Unioncamere 1. Premessa.

Si richiama l'attenzione delle amministrazioni in indirizzo sulla necessita' di attuare il piu' ampio decentramento delle sedi di svolgimento delle prove selettive nei concorsi pubblici, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 e 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come successivamente integrato e modificato, al fine di prevenire gli inconvenienti e i disagi che il grande afflusso di partecipanti alle procedure concorsuali pubbliche spesso arrecano alla cittadinanza.

Come e' noto, il principio del decentramento delle sedi di svolgimento delle prove selettive pubbliche e' affermato dal citato art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001 il quale prevede l'espletamento a livello regionale dei concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome e la possibilita' di bandire concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita' destinate agli uffici aventi sedi regionale, compartimentale o provinciale. Dal suo canto l'art.

20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ("Regolamento di accesso al pubblico impiego") dispone che le prove di esami dei concorsi possano svolgersi in sedi decentrate qualora il numero dei concorrenti lo renda necessario.

L'attuazione del principio del decentramento delle prove concorsuali, nei casi in cui sia prevista una notevole partecipazione di candidati provenienti da tutte le regioni del territorio nazionale, comporta, pertanto...

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