Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze dell'erogazione di contributi per l'esecuzione di rimboschimenti o miglioramenti boschivi

DECRETO 18 dicembre 1998, n. 494.

Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CEE) n.

2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze dell'erogazione di contributi per l'esecuzione di rimboschimenti o miglioramenti boschivi.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2080/92 del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 231/96; Visto il regolamento (CE) n. 1054/94 della Commissione del 5 maggio 1994, concernente le modalita' relative al monitoraggio dei programmi approvati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2080/92; Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle comunita'; Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, relativo all'istituzione di un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione del 23 dicembre 1992, e successive modificazioni, recante modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, che stabilisce modalita' di applicazione per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione "garanzia"; Visto il decreto-legge del 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni, recante misure urgenti in materia di controlli di aiuti comunitari; sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio", ed in particolare l'articolo 17 che disciplina la potesta' regolamentare del Governo; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea (legge comunitaria per il 1990)", ed in particolare l'articolo 4, comma 3; Visto il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella riunione del 30 luglio 1998; Visto il parere del Consiglio di Stato n. 183/98 espresso nell'adunanza generale del 29 settembre 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 8422 - U.L. del 21 novembre 1998;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. Il presente regolamento detta le norme applicative per il regime di aiuti di cui al regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze.

  2. Sono fatti salvi gli speciali statuti delle province autonome di Bolzano e Trento e le relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526.

    Art. 2.

    Procedura di gestione

  3. L'A.I.M.A. assicura, attraverso l'emanazione di apposite direttive, che le procedure amministrative, di cui ai successivi articoli 3, 5, 7 e 10, si svolgano secondo criteri di omogeneita' ed uniformita' su tutto il territorio nazionale ed in modo conforme alla normativa comunitaria.

    Art. 3.

    Verifiche istruttorie prima dell'esecuzione dei lavori di rimboschimento e miglioramento

  4. Per verifiche istruttorie prima dell'esecuzione dei lavori di rimboschimento e di miglioramento si intendono tutte le attivita' amministrative e tecniche, svolte sulle domande di adesione al regime di aiuti pervenute agli uffici delle regioni, e ritenute ammissibili da questi uffici, allo scopo di verificarne l'ammissibilita' sia sotto il profilo formale e sostanziale che sotto il profilo tecnico, agronomico e forestale.

  5. Nell'ambito delle verifiche istruttorie sono effettuati sopralluoghi nella misura minima del 50% delle domande risultate ammissibili sulla base della documentazione presentata.

    In caso di documentazione incompleta o affetta da errore sanabile, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia e dai programmi regionali di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 di seguito menzionati come programmi regionali, l'ufficio istruttore, ai sensi della legge 8 agosto 1990, n. 241, richiede all'interessato le integrazioni o le correzioni necessarie.

  6. Le verifiche istruttorie prima dell'esecuzione dei lavori di rimboschimento e di miglioramento sono svolte dagli uffici regionali individuati dai rispettivi programmi regionali.

  7. Nel corso dell'istruttoria l'A.I.M.A. supporta il competente ufficio regionale attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo, effettuando verifiche incrociate tendenti ad evitare che una azienda benefici, per il medesimo anno di applicazione, di piu' aiuti incompatibili tra loro.

    Art. 4.

    Esito delle verifiche istruttorie prima dell'esecuzione dei lavori di rimboschimento e miglioramento

  8. Qualora durante l'istruttoria siano accertate false dichiarazioni la domanda e' respinta.

  9. La domanda di aiuto viene inoltre respinta se, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del precedente articolo 3 e dal comma 4 del presente articolo, l'istruttoria abbia evidenziato irregolarita', incompletezza della documentazione, mancanza dei requisiti o dei presupposti richiesti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e dai programmi regionali.

  10. La domanda e' inoltre respinta per la singola tipologia di aiuto qualora l'ufficio istruttore accerti, tramite sopralluogo, che la superficie da rimboschire o migliorare o i chilometri di strade dichiarati in domanda siano inferiori ai valori minimi previsti dai programmi regionali.

  11. L'ufficio istruttore procede al ricalcolo delle superfici o dei chilometri di strade forestali da ammettere all'aiuto sulla base di quanto accertato.

  12. In caso di falsa dichiarazione resa intenzionalmente o per negligenza grave, l'imprenditore interessato e' escluso dal beneficio di qualsiasi aiuto previsto a norma del regolamento (CEE) n. 2080/92 e puo' assumere un nuovo impegno solo dopo due anni a decorrere dall'anno successivo a quello dell'accertamento, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative.

    Art. 5.

    Accertamenti finali dell'avvenuta esecuzione dei lavori di rimboschimento e di miglioramento

  13. Per accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori di rimboschimento e di miglioramento si intende l'accertamento svolto dagli uffici regionali competenti, mediante sopralluoghi, al termine dei lavori, diretto ad accertare l'esecuzione degli interventi e la loro conformita' qualitativa e quantitativa agli impegni assunti in domanda e ammessi in sede istruttoria.

  14. Rientrano nei suddetti accertamenti anche le verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori fino ad un massimo del 70% delle spese relative agli investimenti programmati, qualora il beneficiario ne abbia fatto richiesta sulla base di una facolta' riconosciutagli dai programmi regionali.

  15. Gli accertamenti finali hanno per oggetto tutte le domande ammesse all'aiuto in relazione alle quali siano stati realizzati gli interventi autorizzati nella fase istruttoria e sono condizione per la liquidazione dell'aiuto.

    Art. 6.

    Esito dell'accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori di rimboschimento e di miglioramento

  16. Sulla base di quanto verificato in sede di accertamento finale, i beneficiari vengono inseriti negli elenchi di liquidazione per gli importi effettivamente dovuti.

  17. Qualora, in sede di accertamento finale, si verifichi che la superficie rimboschita o migliorata o i chilometri di strade forestali effettivamente attuati siano inferiori a quelli previsti come misura minima da ciascun programma regionale, l'aiuto non viene concesso.

  18. Qualora la superficie rimboschita e migliorata o i chilometri di strade realizzati siano inferiori a quelli ammessi, l'aiuto viene concesso e liquidato solo su quello accertato.

  19. Qualora la superficie rimboschita e migliorata o i chilometri di strade realizzati risultino superiori a quelli ammessi, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie rimboschita e migliorata o dei chilometri ammessi e finanziati.

  20. L'identificazione delle superfici viene eseguita sulla base di adeguata documentazione e dichiarazioni rese da un tecnico abilitato.

    Art. 7.

    Verifiche istruttorie per l'accertamento del possesso dei requisiti per la concessione dell'aiuto per il mancato reddito.

  21. Le verifiche di cui al presente articolo, effettuate dalle regioni su tutte le domande di aiuto per il mancato reddito, comprendono le attivita' istruttorie finalizzate all'accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi per la concessione dell'aiuto compensativo previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2080/92.

  22. Nell'ambito delle attivita' istruttorie sono compresi i sopralluoghi pari almeno al 10% delle domande ammissibili selezionate sulla base dell'analisi di rischi di cui al successivo articolo 19.

  23. In particolare per le misure che presuppongono la qualifica di imprenditore agricolo, dovra' essere accertato che almeno il 25% del reddito complessivo del beneficiario derivi direttamente dall'attivita' agricola. Tale accertamento puo' comprendere la richiesta di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'.

  24. Le operazioni di verifica devono essere riportate in un apposito verbale di accertamento, redatto conformemente al modulo riportato in allegato 1 a al presente regolamento.

    Art. 8.

    Esito delle verifiche istruttorie per l'accertamento del possesso dei requisiti per la concessione dell'aiuto per il mancato reddito.

  25. Qualora l'interessato non sia in grado di documentare la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per la concessione...

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