Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Corte dei conti. (Deliberazione n. 2/2006/Del).
LA CORTE DEI CONTI
A Sezioni riunite;
Visto l'art. 100 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visti l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto l'art. 8 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea;
Visti i regolamenti approvati con deliberazioni delle sezioni riunite n. 14 del 2000, n. 1 del 2001 e n. 22 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento agli articoli 20 e 21, nonche' all'art. 181, comma 1, lettera a), nel testo sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51;
Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 30 giugno 2005;
Ravvisata la necessita' di identificare i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati nell'ambito delle attivita' della Corte dei conti e le operazioni eseguibili, in relazione alle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite, con esclusione dei dati inerenti all'esercizio delle funzioni giurisdizionali e di controllo;
Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra e' stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalita' perseguite, nonche' all'indispensabilita' delle predette operazioni per il perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per legge ed all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni;
Vista la deliberazione delle sezioni riunite, in sede deliberante, adottate nell'adunanza del 28 febbraio 2006;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del 6 aprile 2006, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Delibera il seguente regolamento per l'attuazione dell'art. 20, comma 2, e dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196...
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