Controllo date degli sfratti, riforma provvidenziale

AutoreRelio Nardi
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Quando un giudice emette un provvedimento con il quale ordina che un inquilino rilasci l'immobile (ad uso abitativo o non) da lui detenuto, fissa - nello stesso provvedimento - anche la data di esecuzione del rilascio stesso (in gergo, dello sfratto). Quest'ultima statuizione, Ë sempre stata ritenuta dalla Cassazione del tutto a se stante rispetto all'ordine di rilascio e, semplicemente, anticipatoria del successivo procedimento esecutivo, senza formazione di giudicato né sostanziale né formale (Cass., 5 aprile 1995, n. 4004) e quindi non impugnabile. Ora, perÚ, avverso la data di esecuzione (motivatamente) fissata dal giudice Ë possibile proporre opposizione al Tribunale in formazione collegiale, per qualsiasi motivo - deve ritenersi - inerente carenze nella motivazione o un'incoerenza fra motivazione e data di esecuzione fissata (non per motivi di merito sopraggiunti rispetto al provvedimento: si tratta, infatti, di un mezzo di gravame - a cognizione limitata alla data di esecuzione - nei confronti di quello specifico provvedimento impugnato).

Il rimedio introdotto dalla legge n. 269/2004 (di conversione del c.d. decreto legge sfratti) puÚ essere esperito sino alla data dell'esecuzione - dovendosi ritenere questo il termine finale dell'impugnativa, non considerando eventuali casi di notifica - e, di conseguenza, anche nei confronti dei provvedimenti emessi prima dell'entrata in vigore (13 novembre 2004) della norma in questione, ma con l'anzidetta data non ancora maturata. Di certo, proprio anche perché la Cassazione ha sempre ritenuto quanto gi‡ riferito a proposito della natura del provvedimento di fissazione della data di esecuzione, il gravame in parola non interferisce in alcun modo con l'ordinanza (o sentenza) di rilascio in sé, sulle quali il Tribunale collegiale non puÚ quindi intervenire, neppure interinalmente. Non solo, la riforma impedisce anche quelle istanze strumentali che gli inquilini potevano finora presentare anche di continuo, per farsi spostare la data di esecuzione fissata dal giudice. Nella nuova ottica (per chi sa - e vuole - vederla, naturalmente; al di l‡, quindi, di comprensibili neghittosit‡ ad apprezzare il nuovo, sulla base di condizionamenti dovuti al permanere - anche inconsapevole - di letture ancorate alla precedente normativa) il provvedimento relativo alla data di esecuzione Ë infatti - come s'Ë detto - soggetto a gravame. E basta considerare questo per concludere che, all'evidenza, si forma...

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