Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Pesaro, Ancona e Macerata nei giorni 18-19 ottobre, 11 novembre, 1 e 2 dicembre 1998. (Ordinanza n. 2918).

IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Pesaro, Ancona e Macerata per gli eventi alluvionali verificatisi in data 18-19 ottobre, 11 novembre, 1 e 2 dicembre 1998; Tenuto conto delle note dell'amministrazione regionale delle Marche, prot. n. 6184 e n. 193 del 15 dicembre 1998 e del 13 gennaio 1999, con la quale viene fornita un'indicazione delle esigenze conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi su parte del territorio regionale nei giorni 18-19 ottobre, 11 novembre, 1 e 2 dicembre 1998; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione immediata di interventi finalizzati al superamento dell'emergenza; Sentita la regione Marche; Su proposta del sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato al coordinamento della protezione civile; Dispone

Art. 1.

  1. Il presidente della regione Marche e' nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza da realizzare nei comuni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1998.

  2. Il commissario delegato puo' nominare un vice commissario e si avvale degli uffici regionali competenti per l'espletamento dell'attivita' tecnicoamministrativa connessa all'attuazione degli interventi e predispone nel limite delle disponibilita' di cui all'art. 6, entro sessanta giorni, un piano di interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture, degli edifici pubblici e privati danneggiati, per la sistemazione idrogeologica, dei corsi d'acqua e della rete idraulica dei territori interessati.

    Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalle ammistrazioni statali, dalla regione e dagli enti locali e, comunque, strettamente connessi con l'evento calamitoso e con le opere di...

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