Danneggiamento seguito da incendio. Differenze rispetto all'incendio ed al danneggiamento

AutoreStefano Dodaro e Filippo Ferri
Pagine801-803

Page 801

@1. Premessa

L'esperienza concreta nell'attività d'indagine preliminare pone sovente al pubblico ministero, ed ancora prima alla polizia giudiziaria nel momento dell'acquisizione della notitia criminis, problemi di immediata e pronta valutazione della fattispecie emergente, da cui discendono una serie di gravi e rilevanti conseguenze. Del resto ormai da tempo la dottrina più consapevole denuncia tra i difetti più vistosi del codice penale l'esagerata frammentazione delle fattispecie incriminatrici: ciò che conduce in taluni casi a fenomeni di sovrapposizione e delimitazione tra figure di reato sostanzialmente affini.

Spesso la distinzione è teoricamente chiara e facile da cogliersi, ma nel concreto fumosa ed evanescente. L'ufficiale di polizia giudiziaria che interviene perché è stata bruciata un'autovettura - cosa questa purtroppo molto frequente nelle regioni del sud Italia e non sempre legata a fenomeni estorsivi - si trova ad esempio nella difficile condizione di valutare in breve tempo, dovendo tra l'altro evidentemente sollecitare il pronto intervento dei vigili del fuoco, se la fattispecie sia di danneggiamento semplice, danneggiamento seguito da incendio o incendio in genere, ipotesi regolate da tre diversi articoli dal codice penale, collocati in due titoli diversi del codice, e che prospettano competenze e conseguenze completamente diverse.

@2. Cenni sulle singole fattispecie incriminatrici e differenze

a) Incendio (art. 423 c.p.).

L'incendio è collocato dal legislatore nell'ambito dei delitti contro l'incolumità pubblica, tra quelle figure criminose cioè la cui caratteristica immanente è quella di «esporre a pericolo la vita e l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone» 1.

Si tratta di ipotesi delittuose che mirano a proteggere un bene giuridico profondamente meritevole di tutela e, per tale motivo, la protezione del legislatore viene anticipata a livello della messa in pericolo. In altri termini, mentre i c.d. delitti di danno, in linea con il principio di necessaria offensività della condotta criminosa, richiedono per la punibilità la distruzione o la diminuzione del bene protetto dalla norma, i delitti di pericolo invece richiedono che il bene protetto dalla norma sia stato solo minacciato, anticipando in questo modo la punibilità ad un momento anteriore rispetto all'effettiva lesione del bene protetto.

La gravità del reato de quo era già compresa nel diritto romano, tanto che una Lex Cornelia comminava per l'incendio la pena dell'interdictio aqua et igni, mentre l'incendio non provocato dolo malo, ma per incuriam, dava luogo solo ad una azione di danni ex lege Aquilia. In caso di colpa grave, invece, oltre alla responsabilità civile talvolta concorreva una castigatio 2.

Il nostro codice punisce, oltre all'incendio doloso, anche l'incendio provocato da un comportamento colposo (art. 449 c.p.), nonché il danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.).

L'inquadramento nell'ambito dei delitti contro l'incolumità pubblica e la configurazione come delitto di pericolo hanno indotto la giurisprudenza ad elaborare, in mancanza di una precisa indicazione legislativa, una definizione d'incendio che tenesse conto dell'effettiva messa in pericolo dell'incolumità pubblica. Secondo l'elaborazione giurisprudenziale, pertanto, si ha incendio solo quando il fuoco appiccato ha caratteristiche tali per proporzioni, violenza, estensione, diffondibilità, e per la natura delle cose mobili ed immobili che ne sono preda, da determinare un pericolo effettivo per la pubblica incolumutà; si deve, in altri termini trattare di un fuoco che tenda a diffondersi e non possa facilmente spegnersi 3.

Effetti giuridici diversi conseguono ai sensi dell'art. 423 c.p., a seconda che l'incendio riguardi una cosa altrui o propria. Infatti, nel primo caso non è necessario l'accertamento in concreto del pericolo, che si presume iuris et de iure qualora l'incendio abbia le caratteristiche sopra specificate (pericolo presunto), nel secondo caso, previsto dal secondo comma dell'articolo, invece, è necessario l'accertamento in concreto dell'esistenza del pericolo (pericolo concreto).

Nell'incendio di cosa altrui, pertanto, il legislatore ha ritenuto superflua ogni indagine sull'esistenza di un effettivo pericolo, ritenendo che da ogni incendio, cioè da ogni fatto che abbia le caratteristiche di diffusività e di violenza specificate dalla giurisprudenza, sorga il pericolo per il bene tutelato 4; nell'incendio di cosa propria invece vi è una restrizione dello spazio di punibilità, richiedendo la legge la verifica in concreto della sussistenza del pericolo contro l'incolumità pubblica. Ciò perché la distruzione della cosa propria rientra nell'esercizio delle facoltà inerenti il diritto di proprietà e quindi la...

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