D.M. 12 settembre 2012
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Arch. loc. e cond. 1/2013
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
11. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni di cui agli
articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 acquistano efficacia decorsi dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell’Aquila e
Chieti, nonchè delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli
1 e 2, acquistano efficacia decorsi tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Nei confronti dei magistrati titolari di
funzioni dirigenziali presso gli uffici giudiziari dell’Aquila e Chieti
le disposizioni di cui all’articolo 6 si applicano decorsi due anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
IV
D.L.vo 7 settembre 2012, n. 156. Revisione delle circoscrizioni
giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo
1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Gazzetta
Ufficiale Serie gen. - n. 213 del 12 settembre 2012).
1. (Riduzione degli uffici del giudice di pace). 1. Sono soppressi
gli uffici del giudice di pace di cui alla tabella A allegata al pre-
sente decreto.
2. Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai sensi
del comma 1 sono attribuite ai corrispondenti uffici di cui alla
tabella B allegata al presente decreto.
2. (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374). 1. Alla legge
21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:
a)l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2. (Sede e
circondario degli uffici del giudice di pace). - 1. Gli uffici del giu-
dice di pace hanno sede nei comuni di cui alla tabella A allegata
alla presente legge, con competenza territoriale sul circondario
ivi rispettivamente indicato. 2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il con-
siglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite
sedi distaccate. Con le medesime modalità possono essere co-
stituiti in un unico ufficio due o più uffici contigui. Nel decreto è
designato il comune in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace.»;
b)è inserita la tabella A, di cui all’allegato 1 del presente de-
creto.
3. (Pubblicazione degli elenchi e richieste degli enti locali inte-
ressati). 1. Le tabelle di cui agli articoli 1 e 2 sono pubblicate
sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giu-
stizia, con l’espressa indicazione del termine perentorio per la
presentazione della richiesta di cui al comma 2.
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma
1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono
richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con
competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppres-
sione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi inte-
gralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione
del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno
di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli
enti medesimi.
3. Entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al
comma 2, il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle
richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al medesimo
comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche
alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2.
4. Nei casi di cui al comma 2, rimane a carico dell’ammini-
strazione giudiziaria unicamente la determinazione dell’organi-
co del personale di magistratura onoraria entro i limiti della do-
tazione nazionale complessiva nonchè la formazione del relativo
personale amministrativo.
5. Qualora l’ente locale richiedente non rispetti gli impe-
gni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al
comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio
del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso con le
modalità previste dall’articolo 2, comma 2, della legge 21 novem-
bre 1991, n. 374.
4. (Riassegnazione dei magistrati onorari e del personale am-
ministrativo). 1. Con decreto del Presidente della Repubblica ai
sensi dell’articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si prov-
vede alla riassegnazione dei magistrati onorari in servizio presso
gli uffici soppressi del giudice di pace.
2. Con decreto del Ministro della giustizia il personale ammi-
nistrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace
viene riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento alla
sede di tribunale o di procura limitrofa e, nella restante parte,
all’ufficio del giudice di pace presso il quale sono trasferite le
relative competenze.
5. (Disposizioni transitorie). 1. Le disposizioni di cui agli articoli
1, 2 e 4 acquistano efficacia successivamente all’emanazione del
decreto di cui all’articolo 3, comma 3, ovvero, nel caso in cui il
Ministro non vi abbia provveduto, decorso il termine di cui alla
medesima disposizione. Fino alla medesima data continuano a
trovare applicazione le disposizioni previgenti.
2. Nei sei mesi successivi al termine di efficacia indicato al
comma 1, le udienze precedentemente fissate dinanzi al giudice
di pace di uno degli uffici soppressi sono tenute presso i mede-
simi uffici. Gli eventuali rinvii sono effettuati dinanzi all’ufficio
competente a norma dell’articolo 1, comma 2.
3. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 2, è fissata una
nuova udienza dinanzi all’ufficio competente a norma dell’arti-
colo 1, comma 2.
6. (Clausola di invarianza). 1. Dal presente provvedimento non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica. All’attuazione si provvede nell’ambito delle risorse umane
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
7. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
V
D.M. 12 settembre 2012. Disposizioni in materia di ripetibilità
delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto
di recupero nei confronti del destinatario dell’atto notificato
(Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 254 del 30 ottobre 2012).
1. (Ripetibilità delle spese di notifica). 1. Sono ripetibili le spe-
se per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di
contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in appli-
cazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti
dall’esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di proce-
dura civile, ai sensi dell’art. 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè le spese derivanti
dall’applicazione delle altre modalità di notifica previste da spe-
cifiche disposizioni normative.
2. (Costo della notifica). 1. L’ammontare delle spese di cui all’art.
1, ripetibile nei confronti del destinatario dell’atto notificato, è
fissato nella misura unitaria di euro 5,18 per le notifiche effet-
tuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento
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