D.L. 31 agosto 2013, n. 102
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Arch. loc. e cond. 6/2013
Legislazione
e documentazione
I
D.P.C.M. 24 giugno 2013, n. 103. Regolamento recante la disci-
plina del Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della
prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familia-
ri monogenitoriali (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 209 del 6
settembre 2013).
1. 1. Al decreto ministeriale del 17 dicembre 2010, n. 256, conte-
nente regolamento recante la disciplina del Fondo per l’accesso
al credito per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani
coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all’articolo 2, comma 2, le parole: “pari o equivalente a
Euribor + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti
anni ed a Euribor + 120 punti base per mutui di durata inferiore,
nel caso di mutui a tasso variabile, nonchè ad un tasso massimo
pari o equivalente a I.R.S. + 150 punti base per mutui di durata
superiore a venti anni ed a I.R.S. + 120 punti base per mutui di
durata inferiore, nel caso di mutui a tasso fisso”, sono sostituite
dalle seguenti: “non superiore al tasso effettivo globale medio sui
mutui, pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’economia e
delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.”;
b) all’articolo 2, comma 3, lettera b) , le parole: “non superio-
re a 35.000 euro. Inoltre, non più del 50% del reddito complessivo
imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro di-
pendente a tempo indeterminato”, sono sostituite dalle seguenti:
“non superiore a 40.000 euro. Il Gestore di cui all’articolo 1, nelle
attività di ammissione alla garanzia, ai sensi dell’articolo 5, in
presenza di domande pervenute nella stessa giornata, e di conte-
stuale parziale indisponibilità delle dotazioni del Fondo, assegna
priorità alle giovani coppie coniugate e ai nuclei familiari anche
monogenitoriali con figli minori, i cui componenti non risultano
occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.”;
c) all’articolo 2, comma 4, le parole: “e non deve avere una
superficie superiore a 90 metri quadrati. Nella concessione della
garanzia viene data priorità ai casi nei quali l’immobile sia situa-
to in aree a forte tensione abitativa e non deve avere le caratteri-
stiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pub-
blici in data 2 agosto 1969.”, sono sostituite dalle seguenti: “, non
deve avere una superficie utile superiore a 95 metri quadrati e
non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del
Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969. Salvo quanto
previsto dal comma 3, lettera b) , nella concessione della garan-
zia viene data priorità ai casi nei quali l’immobile sia situato nei
comuni ad alta tensione abitativa, ai sensi della delibera Cipe n.
87 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
febbraio 2004, n. 40.”;
d) all’articolo 3, comma 1, lettera b) , le parole: “di cui al-
l’articolo 107” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo
106.”;
e) all’articolo 3, comma 4, dopo le parole “a non richiedere
ai Mutuatari garanzie aggiuntive”, sono inserite le parole: “non
assicurative, queste ultime nei limiti consentiti dalla legislazio-
ne vigente,”;
f) all’articolo 5, comma 1, lettera a) , al punto 2, la lettera
cc) è soppressa;
g) all’articolo 5, comma 1, lettera c) , dopo le parole : “Il Ge-
store”, sono inserite le parole: “, salvo quanto previsto dall’artico-
lo 2, comma 3, lettera b) ,”;
h) all’articolo 5, comma 1, lettera d) , le parole: “entro 7 gior-
ni” sono sostituite dalle seguenti: “entro 30 giorni”;
i) l’articolo 8 è abrogato;
l) gli articoli 9 e 10 sono rispettivamente rinumerati come
articoli 8 e 9.
II
D.L. 31 agosto 2013, n. 102. Disposizioni urgenti in materia di
IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche
abitative e di finanza locale, nonchè di cassa integrazione
guadagni e di trattamenti pensionistici (Suppl. ord. alla Gaz-
zetta Ufficiale Serie gen. - n. 204 del 31 agosto 2013) , convertito,
con modificazioni, nella L. 28 ottobre 2013, n. 124 (Suppl. ord.
alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 254 del 29 ottobre 2013).
(Estratto)
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMU,
DI ALTRA FISCALITÀ IMMOBILIARE,
DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE ABITATIVE
E DI FINANZA LOCALE
1. (Abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per gli immobi-
li oggetto della sospensione disposta con decreto legge 21 mag-
gio 2013, n. 54) . 1. Per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata
dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decre-
to legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.
2. (Altre disposizioni in materia di IMU) . 1. Per l’anno 2013 non
è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria di cui
all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, re-
lativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano
in ogni caso locati. Per il medesimo anno l’imposta municipale
propria resta dovuta fino al 30 giugno.
2. All’articolo 13 del predetto decreto legge n. 201 del 2011
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 9 bis è sostituito dal seguente:
«9 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’impo-
sta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’im-
presa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale de-
stinazione e non siano in ogni caso locati.»;
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