D.L. 22 giugno 2012, n. 83

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leg
Arch. loc. e cond. 5/2012
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
IV
D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Misure urgenti per la crescita
del Paese (Suppl. ord. alla Gazzetta Uff‌iciale Serie gen.
- n. 147 del 26 giugno 2012), convertito, con modifcazioni,
nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (Supl. ord. alla Gazzetta
Uff‌iciale Serie gen. - n. 187 dell’11 agosto 2012).
(Estratto)
TITOLO I
MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE
L’EDILIZIA ED I TRASPORTI
CAPO III
MISURE PER L’EDILIZIA
9. (Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costru-
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modif‌ica-
zioni:
a) all’articolo 10, primo comma, i numeri 8), 8 bis) e 8
ter) sono sostituiti dai seguenti:
«8) le locazioni e gli aff‌itti, relative cessioni, risoluzioni
e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse
da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli
strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edif‌i-
catoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e
in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio
degli immobili locati e aff‌ittati, escluse le locazioni, per le
quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente ma-
nifestato l’opzione per l’imposizione, di fabbricati abitativi
effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle
imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1,
lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al
380, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come
def‌initi dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Mini-
stro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le
politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008,
e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche
non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni;
8 bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato
diversi da quelli di cui al numero 8 ter), escluse quelle
effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle
imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1,
lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al
380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della co-
struzione o dell’intervento, ovvero quelle effettuate dalle
stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel
relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato
l’opzione per l’imposizione, e le cessioni di fabbricati di
civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come def‌ini-
ti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta uff‌iciale n. 146 del 24 giu-
gno 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
8 ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbri-
cato strumentali che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasfor-
mazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costrut-
trici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito,
anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui
all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico
dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data
di ultimazione della costruzione o dell’intervento, e quelle
per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamen-
te manifestato l’opzione per l’imposizione»;
b) all’articolo 17, sesto comma, la lettera a bis) è so-
stituita dalla seguente: «a bis) alle cessioni di fabbricati
o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8 bis) e 8 ter)
del primo comma dell’articolo 10 per le quali nel relativo
atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione
per l’imposizione»;
c) alla tabella A, parte terza, il n. 127 duodevicies) è
sostituito dal seguente: «127 duodevicies) locazioni di fab-
bricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli
stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi
di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo
Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati
abitativi destinati ad alloggi sociali come def‌initi dal de-
creto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Uff‌iciale n. 146 del 24 giugno
2008.».
11. (Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di ef-
f‌icientamento energetico). 1. Per le spese documentate,
sostenute dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto e f‌ino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di
cui all’articolo 16 bis, comma 1 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una
detrazione dall’imposta lorda pari al 50 per cento, f‌ino ad
un ammontare complessivo delle stesse non superiore a
96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulte-
riori disposizioni contenute nel citato articolo 16 bis.
2. All’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre
2010, n. 220, e successive modif‌icazioni, le parole: «entro
il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro
il 30 giugno 2013».
2 bis. All’onere derivante dall’attuazione del comma
2, pari a 1,7 milioni di euro per l’anno 2013, a 18 milioni
di euro per l’anno 2014 e a 11,3 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2015 f‌ino all’anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 52, comma 18, della legge 28

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