D.L.vo 4 marzo 2014, n. 43

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leg
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2014
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
11. (Informazione dell’interessato). 1. Oltre a quanto previsto
all’articolo 10, commi 1 e 2, l’interessato ha diritto di ottenere in-
formazioni dalla Motorizzazione in merito a quali dati sono stati
comunicati al punto di contatto nazionale dello Stato membro
dell’infrazione, ivi comprese la data della richiesta e l’autorità
che l’ha effettuata.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica se il punto
di contatto dello Stato membro dell’infrazione ha chiesto di non
informare l’interessato in conformità alla legislazione di tale
Stato.
3. La Motorizzazione può chiedere al punto di contatto dello
Stato membro di immatricolazione di non informare l’interessato
della comunicazione dei dati in conformità alla legge.
12. (Finalità del trattamento). 1. I dati personali trattati a nor-
ma del presente decreto sono utilizzati esclusivamente per le f‌i-
nalità di cui all’articolo 1.
2. La Motorizzazione, in qualità di punto di contatto nazio-
nale, può utilizzare i dati ricevuti in una risposta solo ai f‌ini
della procedura in base alla quale è stata fatta la consultazione,
comunicandoli agli organi accertatori. Dopo tale comunicazione
i dati sono cancellati.
13. (Comunicazione a soggetti privati). 1. I dati ricevuti posso-
no essere comunicati dalla Motorizzazione e dagli organi accer-
tatori a privati solo nei casi specif‌icamente previsti dalla legge,
informandoli delle f‌inalità esclusive per le quali i dati possono
essere utilizzati.
14. (Misure di sicurezza). 1. Fermo restando quanto previsto al-
l’articolo 12, comma 2, nell’ambito delle più ampie misure di si-
curezza adottate in conformità agli articoli 31-36 e all’allegato B
del Codice, la Motorizzazione e gli organi accertatori, per quanto
di rispettiva competenza, provvedono a che le comunicazioni di
dati effettuate in applicazione del presente decreto siano regi-
strate in appositi f‌ile di log, ai f‌ini della verif‌ica della liceità del
trattamento dei dati.
15. (Autorità nazionale di controllo). 1. Il controllo sui tratta-
menti dei dati personali effettuati in applicazione del presente
decreto è esercitato dal Garante per la protezione dei dati perso-
nali, nei modi previsti dal Codice.
16. (Informazioni destinate agli utenti della strada nell’Unione
europea). 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti met-
te a disposizione sul proprio sito INTERNET le necessarie infor-
mazioni sulle norme nazionali vigenti e sulle misure di attua-
zione della direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011, anche in collaborazione con gli
enti competenti e le organizzazioni non governative operanti nel
settore della sicurezza stradale.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
17. (Disposizioni di carattere f‌inanziario). 1. Agli oneri derivan-
ti dall’attuazione dell’articolo 5, comma 2, del presente decreto,
pari ad euro 270.840, per l’anno 2014, si provvede a carico del
fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, mediante corrispondente versamento all’entrata del bi-
lancio dello Stato.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 10 del pre-
sente decreto, pari ad euro 202.825, per l’anno 2014, si provvede
a carico del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all’en-
trata del bilancio dello Stato.
3. Fatto salvo quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente ar-
ticolo, dall’attuazione del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della f‌inanza pubblica.
4. Fatto salvo quanto disposto ai comma 1 e 2 del presente ar-
ticolo, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli
adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane,
strumentali e f‌inanziarie disponibili a legislazione vigente.
18. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Uff‌iciale della Repubblica italiana.
(Si omettono gli allegati)
VI
D.L.vo 4 marzo 2014, n. 43. Attuazione della direttiva 2011/76/
UE, che modif‌ica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tas-
sazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di
merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture (Gazzetta
Uff‌iciale Serie gen. - n. 69 del 24 marzo 2014).
1. (Attuazione dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva
2011/76/UE). 1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 7, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d bis) autostrada: strada appositamente progettata e co-
struita per il traff‌ico motorizzato che non dà accesso alle pro-
prietà adiacenti, la quale:
1) è dotata, salvo in punti particolari o a titolo temporaneo,
di carreggiate distinte per i due sensi di marcia, separate me-
diante una banda non destinata alla circolazione oppure, in via
eccezionale, mediante altri mezzi;
2) non presenta intersezioni a raso con alcuna altra strada,
linea ferroviaria o sede tranviaria, pista ciclabile o cammino
pedonale;
3) è espressamente classif‌icata come autostrada;».
2. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio
2010, n. 7, le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:
«e) pedaggio: il pagamento di una somma determinata per
un autoveicolo sulla base della distanza percorsa su una certa
infrastruttura e del tipo di veicolo, comprendente un onere per
l’infrastruttura o un onere per i costi esterni ovvero entrambi;
f) onere per l’infrastruttura: un onere riscosso per recuperare
i costi di costruzione, manutenzione, esercizio e sviluppo dell’in-
frastruttura sostenuti;».
3. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio
2010, n. 7, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
« f bis) onere per i costi esterni: un onere riscosso per recupe-
rare i costi sostenuti in relazione all’inquinamento atmosferico
dovuto al traff‌ico o all’inquinamento acustico dovuto al traff‌ico;
f ter) costo dell’inquinamento atmosferico dovuto al traff‌ico:
il costo dei danni causati dal rilascio di particelle e di precursori
dell’ozono, come l’ossido di azoto e i composti organici volatili,
nel corso dell’utilizzo di un veicolo;
f quater) costo dell’inquinamento acustico dovuto al traff‌ico:
il costo dei danni causati dal rumore emesso dai veicoli o creato
dalla loro interazione con il manto stradale;
f quinquies) onere medio ponderato per l’infrastruttura: le
entrate totali generate da un onere per l’infrastruttura in un de-
terminato periodo divise per i chilometri per autoveicolo percorsi
su tratti stradali soggetti a questo onere nel periodo considerato;
f sexies) onere medio ponderato per i costi esterni: le entrate
totali generate da un onere per i costi esterni in un determinato
periodo divise per i chilometri per autoveicolo percorsi su tratti
stradali soggetti a questo onere nel periodo considerato.».

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