Criteri relativi all'assegnazione di risorse, di cui all'art. 3, comma 82 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione

Visto l'art. 3, comma 82 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a stipulare, nel limite complessivo di 1 milione di euro, e per il solo esercizio 2004, direttamente con i comuni nuove convenzioni per lo svolgimento di attivita' socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili, nella disponibilita', da almeno un quinquennio, di comuni con meno di 50.000 abitanti; Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, che individua i soggetti impegnati in progetti di attivita' socialmente utili con oneri a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 78, comma 2, lettere a), b), d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che autorizza il Ministero del lavoro a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni che prevedano

la realizzazione, da parte delle regioni, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81; le risorse necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati la copertura dell'erogazione della quota, pari al 50%, dell'assegno per prestazioni in attivita' socialmente utili di cui all'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare; la possibilita' di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del Fondo per l'occupazione, destinate alle attivita' socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficolta'; Considerato, conseguentemente a quanto indicato nel capoverso precedente, che per i lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, vengono individuate risorse finanziarie a valere sul Fondo per l'occupazione erogate alle regioni per il tramite delle convenzioni di cui all'art.

78, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Ritenuto, quindi, di dover assegnare le risorse di cui all'art. 3, comma 82 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ai...

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