DECRETO 22 gennaio 2010 - Criteri e modalita'' per la determinazione del contributo a favore degli enti ex legge n. 40/1987, per l''anno 2009. (10A02423)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge n. 40 del 14 febbraio 1987 recante norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attivita' formative;
Visto l'art. 20-bis della legge 23 febbraio 2006, n. 51, apportante modifiche alla legge 14 febbraio 1987, n. 40;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 3 marzo 1987, n. 125, relativo a criteri e modalita' per la determinazione dei contributi previsti dalla predetta legge n. 40/1987;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 dicembre 2007 n. 321/VI/2007, che fissa i criteri e le modalita' per l'erogazione del contributo, legge n. 40/1987, per l'anno 2008;
Vista la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 che, nel testo coordinato, all'art. 1, comma 4-bis, rimanda ad un nuovo decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'individuazione delle modalita', termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 40/1987;
Decreta:
Art. 1
Esercizio finanziario
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Esclusivamente per l'anno 2009 le modalita', i termini e le condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 40/1987 sono quelle fissate nel decreto dell'allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 dicembre 2007, n. 321/VI/2007 con le modificazioni riportate nei successivi articoli.
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Per l'individuazione delle modalita', termini e condizioni di erogazione del contributo per i successivi esercizi finanziari si provvedera' con nuovo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
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Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 21 dicembre 2007, n. 321/VI/2007.
Art. 2
Termine di presentazione delle richieste
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Le istanze di contributo, con l'importo richiesto, andranno presentate entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 3
Ripartizione...
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