DECRETO 13 marzo 2003 - Criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ed IL MINISTRO DELLA SALUTE sentito IL MINISTRO DEGLI AFFARI REGIONALI

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante norme relative alle discariche di rifiuti e, in particolare, l'art. 7, comma 5, che demanda ad un apposito decreto la definizione dei criteri di ammissione in discarica dei rifiuti; Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti e, in particolare, l'allegato II; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 25 luglio 2002; Decreta

Art. 1.

Criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica 1. Il presente decreto stabilisce i criteri di ammissi-bilita' dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica cosi' come definite all'art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

  1. Il produttore di rifiuti e' tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna categoria di rifiuti regolarmente prodotti, che consiste nella determi-nazione delle caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza.

  2. La caratterizzazione di base e' a carico del produttore e deve essere effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti.

  3. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilita' per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. La mancata conformita' ai criteri comporta l'inammissibilita' dei rifiuti a tale categoria.

  4. Al produttore dei rifiuti, o, in caso di non determinabilita' del produttore, al loro gestore, spetta la responsabilita' di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione sono corrette.

  5. Il gestore e' tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni.

  6. La verifica di conformita' deve essere effettuata dal gestore sulla base dei dati forniti dal produttore in fase di caratterizzazione ad ogni variazione del processo di produzione del rifiuto e comunque almeno una volta l'anno.

  7. Per le partite di rifiuti non generati regolarmente, o quando si sospetti una contaminazione, i rifiuti devono essere sottoposti a specifiche analisi.

    Art. 2.

    Impianti di discarica per rifiuti inerti 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, sono smaltiti in discarica per rifiuti inerti

    1. i rifiuti elencati nella tabella 3 senza essere sottoposti ad accertamento analitico, in quanto sono considerati gia' conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2, lettera e) della direttiva 1999/31/CE ed ai criteri di ammissibilita'; b) i rifiuti inerti che soddisfano i seguenti requisiti

    sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 2, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 1 del presente decreto; non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 2.

  8. E' vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti che

    1. contengono o sono contaminati da sostanze classificate cancerogene di classe 1 e 2 ai sensi dei disposti normativi in materia di classificazione, etichettatura e d'imballaggio di sostanze e preparati pericolosi. Sono ammissibili i rifiuti contenenti le sostanze previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, alle concentrazioni limite per i siti ad uso commerciale ed industriale; b) contengono idrocarburi policiclici aromatici in concentrazione superiore a quelle previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto ministeriale n. 471/1999 per i siti ad uso commerciale ed industriale; c) contengono PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 1 mg/kg; fino al 16 luglio 2005 sono ammissibili i rifiuti contenenti PCB alle concentrazioni previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto ministeriale n. 471/1999 per i siti ad uso commerciale ed industriale; d) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 del presente decreto in concentrazioni superiori 0,0001 mg/kg; e) contengono cianuri liberi in concentrazioni superiori a quelle previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto ministeriale n.

    471/1999 per i siti ad uso commerciale ed industriale.

  9. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 2 possono essere disposte dall'autorita' competente qualora la provenienza del rifiuto possa determinare il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.

    Tabella 1

    Limiti di concentrazione nell'eluato "per l'accettabilita' in discariche per rifiuti inerti

    =====================================================================

    Componente L/S=10 l/kg

    mg/l

    ---------------------------------------------------------------------

    As ........................ 0,05

    Ba ........................ 2

    Cd ........................ 0,004

    Cr ........................ 0,05

    Cu ........................ 0,2

    Hg ........................ 0,001

    Mo ........................ 0,05

    Ni ........................ 0,04

    Pb ........................ 0,05

    Sb ........................ 0,006

    Se ........................ 0,01

    Zn ........................ 0,4

    Cloruri ................... 80

    Fluoruri .................. 1

    Solfati ................... 100

    Indice fenolo ............. 0,1

    DOC ....................... 50

    TDS* ...................... 400

    * E' possibile servirsi dei valori per il TDS (solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro.

    Tabella 2

    Limiti di accettabilita' per i composti organici in discariche per rifiuti inerti

    =====================================================================

    Parametri Valore

    mg/kg

    ---------------------------------------------------------------------

    TOC* .............................. 30000*

    BTEX .............................. 6

    Olio minerale (da C10 a C40) ...... 500**

    * Tale parametro si riferisce alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri rifiuti chimicamente inerti. Per i terreni l'autorita' competente puo' accettare un valore limite piu' elevato, purche' si raggiunga il valore di 500 mg/kg per il carbonio organico disciolto a pH 7 (DOC7).

    ** Fino al 16 luglio 2005 valgono i limiti per i parametri 91 e 92 previsti dalla tabella 1, allegato 1 al decreto ministeriale n.

    471/1999 per i siti ad uso commerciale ed industriale.

    Tabella 3

    Rifiuti inerti per i quali e' consentito lo smaltimento in discarica di rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione

    =====================================================================

    Codice |Descrizione |Restrizioni

    =====================================================================

    |Rifiuti derivanti dalla |

    01 04 13|lavorazione della pietra |

    ---------------------------------------------------------------------

    |Scarti di materiali in fibra |Solo se privi di leganti

    10 11 03|a base di vetro |organici

    ---------------------------------------------------------------------

    15 01 07|Imballaggi in vetro |

    ---------------------------------------------------------------------

    | |Solamente i rifiuti

    | |selezionati da costruzione e

    17 01 01|Cemento |demolizione *

    ---------------------------------------------------------------------

    | |Solamente i rifiuti

    | |selezionati da costruzione e

    17 01 02|Mattoni |demolizione *

    ---------------------------------------------------------------------

    | |Solamente i rifiuti

    | |selezionati da costruzione e

    17 01 03|Mattonelle e ceramiche |demolizione *

    ---------------------------------------------------------------------

    | |Solamente i rifiuti

    |Miscugli di cemento, mattoni,|selezionati da costruzione e

    17 01 07|mattonelle e ceramiche |demolizione *

    ---------------------------------------------------------------------

    17 02 02|Vetro |

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