DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999, n. 209 - Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili

Coming into Force15 Luglio 1999
Published date30 Giugno 1999
Enactment Date22 Maggio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/06/30/099G0289/CONSOLIDATED/20050715
Official Gazette PublicationGU n.151 del 30-06-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, che disciplina lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT);

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 20, nonche' l'allegato A;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 14;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e per le politiche agricole; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Finalita' e campo di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina lo smaltimento di PCB usati e la decontaminazione e lo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB, ai fini della loro completa eliminazione.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

  1. PCB:

    1) i policlorodifenili;

    2) i policlorotrifenili;

    3) il monometiltetraclorodifenilmetano, il monometildiclorodifenilmetano, monometildibromodifenilmetano;

    4) ogni miscela che presenti una concentrazione complessiva di qualsiasi delle suddette sostanze superiore allo 0,005% in peso;

  2. apparecchi contenenti PCB: qualsiasi apparecchio che contiene o e' servito a contenere PCB e che non ha costituito oggetto di decontaminazione. Gli apparecchi di un tipo che possono contenere PCB sono considerati contenenti PCB a meno che sussistono fondati motivi di presumere il contrario;

  3. PCB usati: qualsiasi PCB considerato rifiuto ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni;

  4. detentore: la persona fisica o la persona giuridica che detiene PCB, PCB usati ovvero apparecchi contenenti PCB;

  5. decontaminazione: l'insieme delle operazioni che rendono riutilizzabili o riciclabili o eliminabili nelle migliori condizioni gli apparecchi, gli oggetti, le sostanze o i fluidi contaminati da PCB e che possono comprendere la sostituzione, cioe' l'insieme delle operazioni che consistono nel sostituire ai PCB un fluido adeguato che non contiene PCB;

  6. smaltimento: le operazioni D8, D9, D10, D12 (limitatamente al deposito sotterraneo sicuro e situato in profondita' localizzato in una formazione rocciosa asciutta e esclusivamente per apparecchi contenenti PCB e PCB usati che non possono essere decontaminati) e D15 di cui all'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art 3.

I n v e n t a r i o

  1. I detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm(elevato a)3 , inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm(elevato a)3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito, sono tenuti a comunicare alle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti le seguenti informazioni:

    1. nome e indirizzo;

    2. collocazione e descrizione degli apparecchi;

    3. quantitativo e concentrazione di PCB contenuto negli apparecchi;

    4. date e tipi di trattamento o sostituzione effettuati o previsti;

    5. quantitativo e concentrazione di PCB detenuto;

    6. data della denuncia effettuata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216.

  2. I detentori di apparecchi di cui al comma 1 comunicano solo le informazioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1, nel caso in cui gli apparecchi contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso.

  3. La comunicazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere effettuata con cadenza biennale e deve in ogni caso essere ripresentata entro dieci giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantita' di PCB detenuti. Tale comunicazione e' effettuata per la prima volta entro il 31 dicembre 1999.

  4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse dalle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente che provvede all'elaborazione dei dati cosi' raccolti ed alla predisposizione dell'inventario degli apparecchi soggetti a comunicazione e dei PCB in essi contenuti. I dati e l'inventario sono trasmessi al Ministero dell'ambiente, alle regioni ed alle province autonome.

Art 3.

I n v e n t a r i o

  1. I detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm(elevato a)3 , inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm(elevato a)3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito, sono tenuti a comunicare alle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti le seguenti informazioni:

    1. nome e indirizzo;

    2. collocazione e descrizione degli apparecchi;

    3. quantitativo e concentrazione di PCB contenuto negli apparecchi;

    4. date e tipi di trattamento o sostituzione effettuati o previsti;

    5. quantitativo e concentrazione di PCB detenuto;

    6. data della denuncia effettuata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216.

  2. I detentori di apparecchi di cui al comma 1 comunicano solo le informazioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1, nel caso in cui gli apparecchi contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso.

  3. La comunicazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere effettuata con cadenza biennale e deve in ogni caso essere ripresentata entro dieci giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantita' di PCB detenuti. Tale comunicazione e' effettuata per la prima volta entro il 31 dicembre 1999. (1)

  4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse dalle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente che provvede all'elaborazione dei dati cosi' raccolti ed alla predisposizione dell'inventario degli apparecchi soggetti a comunicazione e dei PCB in essi contenuti. I dati e l'inventario sono trasmessi al...

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