LEGGE 17 agosto 2010, n. 18 - Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - parte I - n. 39 del 3 settembre 2010) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. Al fine di garantire il diritto di ciascun individuo di disporre delle proprie spoglie mortali, la presente legge disciplina la cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione, nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa statale.

  1. La Regione promuove, attraverso un'adeguata formazione, la professionalita' del personale addetto ai crematori.

    Art. 2

    Cremazione dei defunti e destinazione delle ceneri 1. La cremazione dei cadaveri, la conservazione delle ceneri all'interno dei cimiteri e il loro trasporto dall'impianto di cremazione a destinazione, avvengono secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e dalla presente legge.

  2. Le ceneri sono riposte in un'urna sigillata, recante il sigillo del crematorio e i dati anagrafici. Al fine di assicurare l'identita' delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termo-deperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire, a cremazione finita, allo scopo di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

  3. L'urna puo' essere:

    1. tumulata;

    2. inumata, qualora il materiale dell'urna sia biodegradabile;

    3. conservata all'interno dei cimiteri in appositi luoghi a cio' destinati;

    4. consegnata al soggetto affidatario indicato in vita dal defunto all'atto della scelta dell'affido.

  4. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali:

    1. il primo conservato dal responsabile del servizio cimiteriale;

    2. il secondo conservato da chi prende in consegna l'urna;

    3. il terzo trasmesso all'ufficio di stato civile.

  5. Il secondo esemplare del verbale di cui al comma 4 deve essere consegnato da chi prende in consegna l'urna all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri e da questi conservato.

  6. Il trasporto delle ceneri non e' soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorita' sanitaria.

  7. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune come...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT