Costituzione di parte civile nel giudizio penale avanti il giudice di pace

AutoreAngelo Luini
Pagine343-344

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L'art. 23 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 prevede che la costituzione di parte civile debba avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso immediato al giudice ex art. 21 D.L.vo 274/2000.

La richiesta di restituzione o di risarcimento del danno deve essere motivata e deve essere contenuta nello stesso ricorso.

Tale richiesta motivata vale a tutti gli effetti di legge come costituzione di parte civile.

La procedura del ricorso immediato consente all'offeso del reato di ottenere in tempi rapidi la condanna ed il ristoro dei danni patiti.

Ecco spiegato perché l'art. 23 del D.L.vo 274/2000 consente nel ricorso immediato al giudice la costituzione di parte civile rispetto agli ordinari tempi del dibattimento ordinario.

Unica decadenza voluta dal legislatore è che contestualmente alla presentazione del ricorso immediato si dovrà inoltrare la costituzione di parte civile, anche se gli effetti inizieranno a decorrere solo dopo la notifica dell'atto al responsabile del reato.

La contestualizzazione della richiesta di costituzione di parte civile al ricorso è imposta anche dal modello di citazione a giudizio su richiesta del privato.

Questo, poiché, la richiesta risarcitoria rappresenta un elemento importante, che va immediatamente portato alla conoscenza del giudice di pace, per consentirgli un più efficace esercizio delle funzioni conciliative 1.

Infatti, la dedotta parificazione degli effetti tra le richieste contenute nel ricorso immediato e la costituzione di parte civile si giustifica chiaramente per il fatto che il ricorso contiene già ai sensi dell'art. 21 secondo comma D.L.vo 274/00, tutti gli elementi che l'art. 79 c.p.p. richiede per una valida costituzione di parte civile nel processo davanti al tribunale, ad eccezione della espressa domanda che introduce il contenzioso civilistico; ma che appunto, una volta inserito nel ricorso, gli permette di svolgere anche questa ulteriore funzione.

Tutto ciò conduce ad affermare che la richiesta di risarcimento del danno costituirà la regola nel procedimento introdotto con la citazione a giudizio, da parte della persona offesa del reato.

Lo scopo precipuo del procedimento penale avanti il giudice di pace potrebbe avere quale effetto, più che di sentir condannare l'imputato, di sentirlo condannare al risarcimento del danno patito dalla vittima del reato.

Ovviamente, la procedura prevista dall'art. 23 D.L.vo 274/2000 è proponibile esclusivamente per la persona danneggiata...

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