Costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine147-160

Page 147

@Corte Costituzionale 18 dicembre 2009, n. 333. Pres. Amirante – Est. Frigo – Ric. Trib. Pen. di Pinerolo in proc. c. N. ed altra

Giudizio penale di primo grado - Dibattimento - Nuove contestazioni - Contestazione di un reato concorrente già desumibile dagli atti di indagine - Facoltà per l’imputato di chiedere il giudizio abbreviato - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale parziale - Giudizio penale di primo grado - Dibattimento - Nuove contestazioni - Contestazione di un reato concorrente già desumibile dagli atti di indagine - Facoltà per l’imputato di chiedere il giudizio abbreviato - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale parziale

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, l’art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell’azione penale. (C.p.p., art. 517) (1)

È costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell’azione penale. (C.p.p., art. 516) (2)

    (1) In merito alla contestazione suppletiva in dibattimento di un reato concorrente si vedano Cass. pen., sez. VI, 15 gennaio 2002, Porricelli, in questa Rivista 2004, 115 e Cass. pen., sez. VI, 29 maggio 2000, Apicella, ivi 2001, 100.

    (2) In merito alla contestazione suppletiva in dibattimento di un reato concorrente si vedano Cass. pen., sez. VI, 15 gennaio 2002, Porricelli, in questa Rivista 2004, 115 e Cass. pen., sez. VI, 29 maggio 2000, Apicella, ivi 2001, 100.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza emessa il 18 settembre 2008, il Tribunale di Pinerolo, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 517 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al processo concernente il reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale».

Il giudice a quo premette di essere investito del processo nei confronti di due persone imputate di un reato urbanistico, per avere realizzato lavori edili senza permesso di costruire in zona sottoposta a vincolo paesistico. A seguito delle dichiarazioni rese da un teste nel corso dell’istruzione dibattimentale, il pubblico ministero aveva contestato in via suppletiva agli imputati, ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., anche un reato paesaggistico connesso.

Concesso il richiesto termine a difesa, alla nuova udienza dibattimentale i difensori degli imputati avevano prodotto permesso di costruire in sanatoria, chiedendo l’immediato proscioglimento dei loro assistiti, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., in ordine alla contravvenzione urbanistica; mentre gli imputati personalmente avevano proposto istanza di definizione del procedimento relativo al reato paesaggistico mediante giudizio abbreviato, condizionata all’acquisizione di documenti contestualmente esibiti.

Disposta la separazione dei procedimenti, il giudice a quo aveva quindi pronunciato, con riguardo all’illecito urbanistico, sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta sanatoria.

Ciò premesso, il rimettente osserva, in punto di rilevanza della questione, che l’istanza di definizione con giudizio abbreviato del processo relativo al reato paesaggistico, contestato in dibattimento - costituente, ormai, l’unico oggetto del giudizio - andrebbe accolta, se non vi ostasse la preclusione derivante dalla disposizione combinata dell’art. 555, comma 2, cod. proc. pen. (secondo cui, nei procedimenti a citazione diretta, la facoltà di chiedere il rito alternativo deve essere esercitata, a pena di decadenza, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento) e dell’art. 517 cod. proc. pen. (che non prevede una rimessione in termini per poter effettuare la richiesta, nell’ipotesi in cui intervenga in dibattimento la contestazione di un reato concorrente).

Nella specie, inoltre, i fatti su cui si fonda la contestazione suppletiva risultavano completamente accertati sin dalla fase delle indagini preliminari, giacché il sovrintendente del Corpo forestale dello Stato, a seguito della cui deposizione è stata effettuata detta contestazione, si èPage 148 limitato a riferire degli accertamenti svolti nel corso delle indagini.

Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo ricorda come la Corte costituzionale abbia inizialmente affermato che l’impossibilità di beneficiare dei vantaggi connessi ai riti alternativi, nel caso di modifica dell’imputazione nel corso del dibattimento, rientra nelle «regole del gioco», note alle parti processuali: sicché l’imputato, il quale non abbia optato nei termini per detti riti, «non ha che da addebitare a sé medesimo le conseguenze della propria scelta».

Successivamente, tuttavia, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale (sentenza n. 265 del 1994). In tale ipotesi, non può parlarsi «di una libera assunzione del rischio del dibattimento da parte dell’imputato»: infatti, «le valutazioni dell’imputato circa la convenienza del rito speciale vengono a dipendere anzitutto dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero», sicché, quando, «in presenza di una evenienza patologica del procedimento, quale è quella derivante dall’errore sulla individuazione del fatto e del titolo del reato in cui è incorso il pubblico ministero, l’imputazione subisce una variazione sostanziale, risulta lesivo del diritto di difesa precludere all’imputato l’accesso ai riti speciali».

Un ulteriore, e più ampio, profilo di irragionevolezza - ricorda ancora il rimettente - è stato ravvisato dalla sentenza n. 530 del 1995, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei medesimi artt. 516 e 517 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono la facoltà dell’imputato di proporre domanda di oblazione in relazione al fatto diverso e al reato concorrente contestati in dibattimento.

Con riguardo, invece, al rito abbreviato - aggiunge il giudice a quo - la giurisprudenza costituzionale consta, sinora, solo di pronunce di inammissibilità: e ciò sebbene già nella sentenza n. 129 del 1993 la Corte avesse auspicato un intervento del legislatore, al fine di correggere una disciplina «evidentemente ritenuta non conforme ai precetti costituzionali».

Nella perdurante assenza di tale intervento legislativo, e tenuto conto anche delle innovazioni intervenute medio tempore nella disciplina del giudizio abbreviato, il Tribunale rimettente reputa che la questione debba essere nuovamente sollevata.

La preclusione alla fruizione dei vantaggi connessi al rito abbreviato, nell’ipotesi in cui la contestazione dibattimentale di un reato concorrente concerna un fatto che già risultava dagli atti di indagine, implicherebbe, anzitutto, una indebita compressione del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.). All’imputato non potrebbe essere, difatti, addebitata alcuna colpevole inerzia né potrebbero essergli addossate le conseguenze negative di un «prevedibile» sviluppo dibattimentale il cui rischio sia stato liberamente assunto.

La norma censurata si porrebbe altresì in contrasto con l’art. 3 Cost., determinando una disparità di trattamento tra imputati che si trovino in situazioni eguali, a seconda che il pubblico ministero valorizzi integralmente - come dovrebbe - i risultati delle indagini sin dal momento dell’esercizio dell’azione penale, con la contestazione di tutti i reati ipotizzabili (consentendo così all’imputato di esercitare la facoltà di accesso al rito abbreviato); ovvero contesti inizialmente solo alcuni di tali reati, per poi ampliare l’accusa in dibattimento.

L’art. 3 Cost. sarebbe leso anche per un ulteriore profilo: quello, cioè, dell’irragionevolezza di una disciplina processuale che, nell’ipotesi di mutamento dell’imputazione ora indicata, consente all’imputato di recuperare i vantaggi connessi ad alcuni riti speciali - il patteggiamento e l’oblazione, sulla base della normativa risultante dalle citate sentenze «additive» n. 265 del 1994 e n. 530 del 1995 - impedendo viceversa l’accesso al rito abbreviato.

Ad avviso del rimettente, d’altronde, per rimuovere i denunciati profili di illegittimità costituzionale basterebbe dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 517 cod. proc. pen. nei termini del petitum, senza che occorra alcuna ulteriore previsione intesa a comporre le interferenze tra giudizio abbreviato e dibattimento. Il giudizio abbreviato riguarderebbe, difatti, soltanto il processo relativo al reato oggetto della nuova contestazione, con possibile separazione dei procedimenti, secondo quanto già «suggerito» nella sentenza n. 265 del 1994 in...

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