Costituzionale

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2013
Costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
22 MAGGIO 2013, N. 92
(UD. 10 APRILE 2013)
PRES. GALLO – EST. GROSSI – RIC. CATALANO ED ALTRI C. MINISTERO
DELL’INTERNO
Deposito (Contratto di) y Diritti del depositario
y Compenso y Custodia di veicoli sottoposti a se-
questro, fermo amministrativo e conf‌isca y Presso
le depositerie autorizzate y Ius superveniens che
impone al custode l’automatico acquisto, a prezzo
unilateralmente imposto, dei veicoli e la relativa
rivendita e rottamazione y Riconoscimento, con
effetto retroattivo, di compensi inferiori rispetto a
quelli previgenti y Incidenza su situazioni giuridiche
ed economiche in itinere y Lesione dello specif‌ico
aff‌idamento scaturente da un rapporto convenzio-
nale regolato iure privatorum tra P.A. e titolari di
aziende di deposito di vetture y Irragionevolezza
di una disciplina che pregiudica diritti soggettivi
perfetti individuali o collettivi y Illegittimità co-
stituzionale.
. É illegittimo costituzionalmente, in riferimento agli
articoli 3, 41, 42 e 117 Cost., il combinato disposto
dell’art. 38, commi 2, 4, 6 e 10, D.L. 30 settembre 2003,
n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell’andamento dei conti pubblici),
convertito, con modif‌icazioni, in L. 24 novembre 2003,
n. 326, «nella parte in cui riconosce al custode, con
effetto retroattivo, compensi inferiori rispetto a quelli
previgenti». (d.l. 30 settembre 2003, n. 269, art. 10; d.l.
30 settembre 2003, n. 269, art. 38) (1)
(1) Si richiama sull’argomento la recente decisione Cass. civ. 22 mar-
zo 2012, n. 4606, in Ius&Lex dvd n. 4/2013, ed. La Tribuna, secondo
cui “Il compenso dovuto al depositario di veicoli sottoposti a seque-
stro amministrativo va liquidato in base ai criteri previsti dall’art. 38
d.l. 30 settembre 2003 n. 269 e dal decreto del Direttore dell’Agenzia
del Demanio 30 marzo 2004, a nulla rilevando né che al momento
della richiesta di pagamento il rapporto di deposito sia sorto ante-
riormente all’entrata in vigore del suddetto decreto-legge, né che al
momento della richiesta di pagamento l’amministrazione non avesse
ancora avviato le procedure ivi previste per l’alienazione forzosa del
veicolo.”.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza del 13 dicembre 2011, la Corte d’ap-
pello di Torino ha sollevato, in riferimento agli articoli 3,
41, 42 e 117 della Costituzione, questione di legittimità co-
stituzionale del combinato disposto dell’art. 38, commi 2,
sposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la corre-
zione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con
modif‌icazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, «nella
parte in cui riconosce al custode, con effetto retroattivo,
compensi inferiori rispetto a quelli previgenti».
Premette il giudice rimettente di essere stato investito
a seguito di appello proposto dalla Autocarrozzeria SAGI
avverso la sentenza n. 6945, pronunciata il 22 ottobre 2008
dal Tribunale di Torino, con la quale era stata respinta la
domanda avanzata dal titolare della stessa autocarrozzeria
intesa ad ottenere, da parte del Ministero dell’interno, del-
la Agenzia del demanio, del Comune di Torino e del Comu-
ne di Settimo Torinese, la liquidazione del compenso per il
servizio di custodia di veicoli sottoposti a sequestro, fermo
amministrativo e conf‌isca, secondo le tariffe concordate
con la Prefettura di Torino e per gli importi quantif‌icati
dalla parte attrice e non riconosciuti, con conseguente
asserita violazione degli accordi tariffari.
Aveva, al riguardo, stabilito il primo giudice che la po-
sizione assunta dalla Prefettura di Torino doveva ritenersi
corretta, in quanto in linea con il disposto dell’art. 38 del
d.l. n. 269 del 2003, la cui ratio era quella di smaltire le
giacenze di veicoli di epoca più risalente e di contenere i
costi a carico degli enti pubblici, attraverso una particola-
re procedura di alienazione forzata in capo al depositario,
anche ai f‌ini della rottamazione, dei veicoli in custodia.
Disciplina, questa, della quale univoci indici normativi
contrassegnavano la eff‌icacia retroattiva rispetto ai rap-
porti non esauriti.
A fronte di tale pronuncia, l’appellante deduceva la il-
legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 6, del citato
d.l. n. 269 del 2003, sul rilievo che la relativa disciplina
avrebbe introdotto un’irragionevole disparità di trattamen-
to tra coloro che avevano già conseguito la liquidazione
dei compensi in data antecedente alla entrata in vigore di
tale disposizione o avevano ricevuto in aff‌idamento veicoli
in data successiva al 30 settembre 2001, per i quali trovava
applicazione la previgente disciplina dettata dal D.P.R. 29
luglio 1982, n. 571 (Norme per l’attuazione degli articoli
15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, concernente modif‌iche al sistema
penale).
In punto di rilevanza, il giudice a quo segnala come la
controversia non possa essere risolta se non attraverso
l’ applicazione delle norme denunciate e, in particolare,
del comma 6 del medesimo art. 38. Risulterebbe, infatti,
pacif‌ico tra le parti che la domanda abbia ad oggetto il
riconoscimento del compenso spettante per rapporti di

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