Costituzionale

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Rivista penale 2/2012
Costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
12 GENNAIO 2012, N. 1
PRES. QUARANTA – EST. FRIGO – RIC. TRIB. SORV. DI CATANIA IN PROC. PEN. G.G.
Esecuzione in materia penale y Pene pecuniarie
y Conversione y Conversione in libertà controllata
delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità
del condannato y Coeff‌iciente di ragguaglio y Man-
cato adeguamento alla avvenuta rivalutazione del
criterio di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene
detentive y Illegittimità costituzionale.
. È dichiarata l’illegittimità costituzionale, in rife-
rimento all’art. 3 della Costituzione, sopravvenuta
dall’8 agosto 2009, dell’art. 102, terzo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modif‌iche al sistema
penale), nella parte in cui stabilisce che, agli effetti
della conversione delle pene pecuniarie non eseguite
per insolvibilità del condannato, il ragguaglio ha luogo
calcolando euro 38, o frazione di euro 38, anziché euro
250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un
giorno di libertà controllata. (l. 15 luglio 2009, n. 94,
art. 3; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 102) (1)
(1) Si rammenta che il comma 62 dell’art. 3, legge n. 94/2009 (Di-
sposizioni in materia di sicurezza pubblica), ha operato l’aumento
da euro 38 a euro 250 del coeff‌iciente di ragguaglio fra le pene
pecuniarie e le pene detentive, omettendo di operare una identica
variazione in aumento dell’importo sulla cui base, ai sensi del terzo
comma dell’art. 102, legge n. 689/1981 (Modif‌iche al sistema penale),
deve aver luogo la conversione in libertà controllata delle pene pecu-
niarie non eseguite per insolvibilità del condannato. La pronuncia in
epigrafe elide la macroscopica sperequazione attualmente esistente
tra i coeff‌icienti posti a raffronto, considerata ingiustif‌icata e non
rispondente ad alcuna ratio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza depositata il 16 marzo 2011, il Magistra-
to di sorveglianza di Catania ha sollevato, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 3, comma 62, della legge 15 luglio 2009,
n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella
parte in cui - nell’aumentare da euro 38 a euro 250 il coef-
f‌iciente di ragguaglio fra le pene pecuniarie e le pene de-
tentive - ha omesso di operare una identica variazione in
aumento dell’importo sulla cui base, ai sensi dell’art. 102,
terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modi-
f‌iche al sistema penale), deve aver luogo la conversione in
libertà controllata delle pene pecuniarie non eseguite per
insolvibilità del condannato.
Il giudice a quo premette di essere chiamato a pro-
nunciarsi, ai sensi dell’art. 660, comma 2, del codice di
procedura penale, sull’istanza di conversione di una pena
pecuniaria di euro 56.622,94 (così determinata a seguito
di provvedimento di cumulo del 17 marzo 2006), rimasta
ineseguita per insolvibilità del condannato.
Al riguardo, il rimettente rileva che l’art. 3, comma 62,
della legge n. 94 del 2009 ha modif‌icato l’art. 135 del codice
penale, stabilendo che, quando si deve eseguire un raggua-
glio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha
luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena
pecuniaria - anziché euro 38, o frazione di euro 38, come
previsto in precedenza - per un giorno di pena detentiva.
La novella legislativa ha lasciato, per converso, immu-
tato l’art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981,
che, ai f‌ini della conversione in libertà controllata della
pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condan-
nato, continua quindi a prevedere che il ragguaglio debba
essere effettuato calcolando euro 38, o frazione di euro 38,
per un giorno di libertà controllata.
Ad avviso del giudice a quo, si sarebbe in tal modo
determinata una ingiustif‌icata disparità di trattamento,
lesiva del principio di eguaglianza, a sfavore dei soggetti
che versino in condizioni di insolvibilità.
Le ipotesi disciplinate dagli artt. 135 cod. pen. e 102, ter-
zo comma, della legge n. 689 del 1981 sarebbero, infatti, «so-
stanzialmente omogenee», giacché tanto le pene detentive,
quanto la libertà controllata costituiscono sanzioni penali
irrogabili dal giudice della cognizione (la seconda quale
sanzione sostitutiva, ai sensi dell’art. 53 della legge n. 689
del 1981), con la possibilità, inoltre, che la libertà controlla-
ta venga disposta anche dal magistrato di sorveglianza, nel
caso di impossibilità di pagamento della pena pecuniaria.
Lo stesso legislatore, d’altra parte, con l’art. 101 della
legge n. 689 del 1981, aveva elevato a lire 25.000 il coef-
f‌iciente previsto dall’art. 135 cod. pen., parif‌icandolo a
quello all’epoca f‌issato dall’art. 102, terzo comma, della
medesima legge per la conversione in libertà controllata
delle pene pecuniarie.
Tale uniformità di trattamento era, peraltro, venuta
meno a seguito dell’art. 1 della legge 5 ottobre 1993, n. 402
(Modif‌ica dell’art. 135 del codice penale: ragguaglio fra
pene pecuniarie e pene detentive), che aveva aumentato
a lire 75.000 l’importo contemplato dall’art. 135 cod. pen.,
lasciando inalterata la norma della legge speciale.
Al ripristino della corrispondenza tra i due coeff‌icienti
aveva provveduto, tuttavia, questa Corte, la quale, con la
sentenza n. 440 del 1994, aveva dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 102, terzo comma, della legge n. 689
del 1981, nella parte in cui f‌issava in lire 25.000 - anziché
in lire 75.000 - il tasso di ragguaglio per la conversione in

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