Costituzionale

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CORTE COSTITUZIONALE 17 DICEMBRE 2010, N. 359

Pres. De siervo – est. Silvestri – ric. Trib. Di voghera

Sicurezza pubblica y Stranieri y Espulsione y Successivo ordine di allontanamento y Permanenza illegale nel territorio dello Stato y Fattispecie penale y Mancata inserimento nella descrizione della clausola “senza giustificato motivo” y Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, della Costituzione, l’art. 14, comma 5 quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 1, comma 22, lettera m), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui non dispone che l’inottemperanza all’ordine di allontanamento, secondo quanto già previsto per la condotta di cui al precedente comma 5-ter, sia punita nel solo caso che abbia luogo «senza giustificato motivo». (d.l.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14) (1)

(1) Si vedano Corte cost., 8 luglio 2010, n. 250, in http://www.cortecostituzionale. it; Corte cost., 13 febbraio 2009, n. 41, in Giur. cost. 2009, 1, 327 e Corte cost., 13 gennaio 2004, n. 5, ivi 2004, 1, 80.

RITENUTO IN FATTO

  1. - Il Tribunale di Voghera in composizione monocratica, con ordinanza dell’8 gennaio 2010, ha sollevato - in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 1, comma 22, lettera m), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui non esclude, quando ricorra un «giustificato motivo», la punibilità dello straniero che, già destinatario di un provvedimento di espulsione e di un ordine di allontanamento a norma dei precedenti commi 5-ter e 5-bis, continui a permanere nel territorio dello Stato.

    Il rimettente procede nei confronti di una cittadina straniera destinataria, per la quarta volta, di una intimazione del questore a lasciare il territorio nazionale, dopo che aveva omesso di ottemperare ai tre precedenti provvedimenti, riportando tre distinte condanne per il delitto di cui all’art. 14, comma 5-ter, del D.L.vo n. 286 del 1998. L’interessata è stata reperita e tratta in arresto il 3 gennaio 2010, dopo la scadenza del nuovo termine assegnatole, mentre soggiornava nel sottoscala di uno stabile abbandonato, privo di ogni servizio essenziale e di riscaldamento, pur essendo la temperatura dell’ambiente di molto inferiore allo zero.

    Proprio le condizioni di estrema indigenza dell’interessata, secondo il Tribunale, le avrebbero impedito di lasciare il territorio nazionale con i propri mezzi, dando vita ad un «giustificato motivo» nell’accezione che l’espressione avrebbe assunto, anche a seguito del lavoro interpretativo della giurisprudenza, in rapporto alla fattispecie di inottemperanza prevista al comma 5-ter del citato art. 14. Sennonché - osserva il rimettente - la condotta dell’imputata è ormai qualificabile secondo il testo novellato del comma 5-quater, che sanziona appunto l’inottemperanza dello straniero raggiunto da un decreto di espulsione emesso a norma del precedente comma 5-ter. E la nuova previsione non subordina la punibilità della condotta alla carenza di un «giustificato motivo» per l’inadempimento.

    1.1. - In via preliminare, il giudice a quo rileva che la disciplina del fenomeno migratorio spetta ovviamente al legislatore, la cui discrezionalità, tuttavia, non legittima norme in diretto contrasto con i precetti costituzionali.

    Sarebbe questo il caso della disposizione censurata, che, anzitutto, violerebbe l’art. 3 Cost., per la difformità di trattamento introdotta rispetto al fatto di inottemperanza sanzionato dal comma 5-ter dell’art. 14 del D.L.vo n. 286 del 1998, punito solo quando sia commesso «senza giustificato motivo».

    La giurisprudenza costituzionale avrebbe chiarito come la previsione di non punibilità valga ad evitare il sanzionamento dell’omissione di adempimenti sostanzialmente inesigibili, anche in forza di una condizione di assoluta impossidenza (è citata la sentenza n. 5 del 2004). D’altra parte, secondo il rimettente, la mancanza della «clausola di salvezza» non sarebbe giustificabile in base alla specifica esigenza che, con la riforma della norma censurata, il legislatore avrebbe inteso assicurare.

    L’intervento riformatore del 2009 sarebbe dovuto, in particolare, ad una situazione di concreta paralisi dei meccanismi espulsivi, determinata dal raccordo tra i commi 5-ter e 5-quater dell’art. 14, nel testo antecedente alla novella. La prima disposizione stabiliva che, nei confronti dello straniero inottemperante all’ordine di allontanamento, si procedesse «in ogni caso […] all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica».

    L’ipotesi che lo stesso straniero venisse successivamente «trovato» nel territorio nazionale sembrava atteggiarsi, di conseguenza, a fattispecie sanzionatoria di un indebito reingresso dell’interessato (comma 5-quater).

    Una parte della giurisprudenza, in tale contesto, aveva escluso la rilevanza penale dell’inottemperanza al nuovo ordine di allontanamento impartito dopo il decreto di

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    espulsione ex art. 14, comma 5-ter, considerando il ricorso all’intimazione del...

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