DECRETO 11 novembre 1997 - Proroga dell'esercizio della pesca costiera locale fino ad una distanza di 12 miglia dalla costa nazionale
IL MINISTRO
PER LE POLICHE AGRICOLE
di concerto con
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione
e della vita umana in mare;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982, concernente
l'approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate
all'esercizio della pesca costiera locale e ravvicinata;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1990, prorogato con
decreti 8 febbraio 1991, febbraio 1992, 26 febbraio 1993, 21 febbraio
1994, 21 luglio 1995 e 9 dicembre 1996 concernenti la determinazione
dei limiti delle distanze entro i quali esercitare la pesca costiera
locale e ravvicinata;
Vista la legge 20 novembre 1994, n. 655, recante misure urgenti in
materia di pesca e acquacoltura e in particolare l'art. 2
relativamene agli strumenti finanziari per consentire, ai fini della
salvaguardia della vita umana in mare, l'ampliamento del sistema di
ascolto radio in onde decametriche degli uffici marittimi
dell'Adriatico;
Considerata l'opportunita' di prorogare ulteriormente, per il
periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente
decreto fino al 31 dicembre 1998, l'esercizio sperimentale della
pesca costiera locale fino a una distanza di 12 miglia dalla costa,
al fine di stabilire un nuovo regime di operativita' delle medesime
navi che garantisca una migliore salvaguardia delle risorse
biologiche marine della fascia costiera;
Decreta:
Art. 1.
-
In via sperimentale e per un ulteriore periodo decorrente dalla
data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre
1998, la pesca costiera locale puo' essere esercitata fino a una
distanza di 12 miglia dalla costa nazionale.
Art. 2.
-
Le navi per essere abilitate, in via sperimentale alla pesca
costiera locale fino a una distanza di 12 miglia dalla costa
nazionale devono essere conformi alle prescrizioni...
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