DECRETO 11 novembre 1997 - Proroga dell'esercizio della pesca costiera locale fino ad una distanza di 12 miglia dalla costa nazionale

IL MINISTRO

PER LE POLICHE AGRICOLE

di concerto con

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.

1639;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,

n. 435, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione

e della vita umana in mare;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982, concernente

l'approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate

all'esercizio della pesca costiera locale e ravvicinata;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1990, prorogato con

decreti 8 febbraio 1991, febbraio 1992, 26 febbraio 1993, 21 febbraio

1994, 21 luglio 1995 e 9 dicembre 1996 concernenti la determinazione

dei limiti delle distanze entro i quali esercitare la pesca costiera

locale e ravvicinata;

Vista la legge 20 novembre 1994, n. 655, recante misure urgenti in

materia di pesca e acquacoltura e in particolare l'art. 2

relativamene agli strumenti finanziari per consentire, ai fini della

salvaguardia della vita umana in mare, l'ampliamento del sistema di

ascolto radio in onde decametriche degli uffici marittimi

dell'Adriatico;

Considerata l'opportunita' di prorogare ulteriormente, per il

periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente

decreto fino al 31 dicembre 1998, l'esercizio sperimentale della

pesca costiera locale fino a una distanza di 12 miglia dalla costa,

al fine di stabilire un nuovo regime di operativita' delle medesime

navi che garantisca una migliore salvaguardia delle risorse

biologiche marine della fascia costiera;

Decreta:

Art. 1.

  1. In via sperimentale e per un ulteriore periodo decorrente dalla

    data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre

    1998, la pesca costiera locale puo' essere esercitata fino a una

    distanza di 12 miglia dalla costa nazionale.

    Art. 2.

  2. Le navi per essere abilitate, in via sperimentale alla pesca

    costiera locale fino a una distanza di 12 miglia dalla costa

    nazionale devono essere conformi alle prescrizioni...

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