Corte EDU sez. IV, 14 aprile 2015, n. 66655

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giur
7-8/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
Orbene, la sentenza in esame mostra di aver compreso
tali preoccupazioni e, prendendo le distanze dall’orienta-
mento di legittimità accolto dalla sentenza di primo grado,
accoglie le indicazioni suggerite da recente dottrina che ha
esortato la giurisprudenza ad adoperare cautela e rigore
nella valutazione circa la sussistenza dei presupposti della
posizione di garanzia in ossequio ai principi costituzionali
di legalità, riserva di legge, determinatezza e personalità
della responsabilità penale.
NOTE
(1) All’imputato venivano contestati anche la violazione dell’art.
256, comma 1 del D.L.vo 152/2006 per aver tombato una rilevante quanti-
tà di rif‌iuti derivanti da altri cantieri e la violazione dell’art. 256, comma
1, sempre del D.L.vo 152/2006, per stoccaggio di rif‌iuti senza autorizza-
zione.
(2) “L’omessa predisposizione di una adeguata recinzione a fronte
di ripetuti sversamenti abusivi di rif‌iuti è sicuramente rimproverabile, a
titolo di colpa, a colui che ha la disponibilità dell’area”.
(3) Cfr. Cass. pen., sez. III, 19 dicembre 2012, n. 9213, in www.
lexambiente.it e in Ambiente e Sviluppo, f. 5, 2013, pp. 427 ss., con nota
di PAONE, Responsabilità del proprietario del fondo e scarico abusivo
di rif‌iuti (nota a Cass. pen. n. 9213/2013. In conformità a tale orienta-
mento, si vedano, Cass. pen., sez. III, 9 luglio 2009, n. 36836, in Ambiente
e sviluppo, 2009, f. 4, pp. 313 ss., con nota di PAONE, Obblighi di con-
trollo dei proprietari di terreni e gestione abusiva di rif‌iuti; Cass. pen.,
sez. III, 26 gennaio 2007, n. 21677, in www.lexambiente.it. Per un’ampia
panoramica giurisprudenziale, si rinvia a PAONE, Responsabilità, cit.;
RUGA RIVA, L’obbligo di impedire il reato ambientale altrui. Rassegna
giurisprudenziale sulla posizione di garanzia del proprietario e del
pubblico uff‌iciale rispetto a reati ambientali commessi da terzi, in www.
lexambiente.it.
(4) Sostiene questa tesi, RODOTÀ, Il terribile diritto, Bologna, 1990.
Per una breve panoramica sul contenuto del diritto di proprietà, così
come riconosciuto dalla nostra Costituzione, si veda, CIPOLLA, In tema
di responsabilità del proprietario immobiliare per opere edilizie abusive
realizzate da altri, in Giur. mer., 2011, e in www.lexambiente.it.
(5) Si tratta di Corte Cost., 21 aprile 1983, n. 127, in Giur. it., 1984,
I, c. 889.
(6) Così, CIPOLLA, cit.
(7) Cfr., pp. 3-4 della sentenza in commento.
(8) Cfr. p. 5 della sentenza in oggetto che fa riferimento a Cass. pen.,
sez. III, 12 ottobre 2005, n. 2206, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2007, pp. 105
ss., con nota di D’ORIA, Discarica abusiva e omesso impedimento del
reato altrui.
(9) Cfr. PAONE, Obblighi di controllo, op. cit., p. 315.
(10) Cfr. pp. 5-6 della sentenza che si commenta.
(11) Accolgono tale impostazione, D’ORIA, op. cit.; PAONE, Il reato
di omessa bonif‌ica secondo i recenti orientamenti della Cassazione
(sentenza “Montigiani”), in Ambiente e sviluppo, f. 2, 2008, p. 125; PAO-
NE, Obblighi di controllo, op. cit.; PAONE, Responsabilità del proprie-
tario, op. cit.; ARIOLLI-CAPPAI, Il proprietario o il gestore di un’area
non risponde del reato di omessa segnalazione di un evento inquinante
cagionato da terzi, in Cass. pen., f. 12, 2011, pp. 4405 ss.; MERLIN, I
funzionari dell’ARPA hanno l’obbligo di impedire il “reato ambientale
altrui”?, in Ambiente e sicurezza, f. 14, 2011, pp. 93-94. A favore di questa
soluzione, in giurisprudenza, si vedano, ex multis, Cass. pen., sez. III, 22
gennaio 2013, n. 10114, inedita; Cass. pen., sez. III, 19 novembre 2011,
Improta, in Ambiente e sviluppo, 2012, pp. 875 ss.; Cass. pen., sez. III, 21
ottobre 2010, Gatto, in Ambiente e sviluppo, 2011, pp. 477; Cass. pen., sez.
III, 11 febbraio 2010, Onofri, in Ambiente e sviluppo, 2010, pp. 912; Cass.
pen., sez. III, 9 ottobre 2007, n. 2477, in www.lexambiente.it; Cass. pen.,
sez. III, 12 ottobre 2005, n. 2206, cit.; Cass. pen., sez. III, 1 luglio 2002, n.
32158, in dejure.giuffre.it.
(12) Cfr. F.MANTOVANI, L’obbligo di garanzia ricostruito alla luce
dei principi di legalità, di solidarietà, di libertà e di responsabilità per-
sonale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, pp. 337 ss.).
(13) Cfr. F. MANTOVANI, op. cit.
(14) Così, F. MANTOVANI, cit.; MARINUCCI-DOLCINI, Manuale di
diritto penale, Giuffrè, Milano, 2007, p. 177.
(15) Testualmente, D’ORIA, cit.
(16) Cfr. M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale.
I, Artt. 1-84, Giuffrè, Milano, 2004.
(17) Ancora, M. ROMANO, cit.. In senso conforme, con riferimento
alla posizione di garanzia del revisore contabile, CRESPI, La pretesa “po-
sizione di garanzia” del revisore contabile, in Riv. soc., 2006, pp. 373 ss.
(18) Così, RISICATO, La partecipazione mediante omissione a
reato commissivo. Genesi e soluzione di un equivoco, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1995, p. 1274.
corte edu
sez. Iv, 14 aprIle 2015, n. 66655
pres. hIrvelä – rIc. contrada c. ItalIa
Associazione per delinquere y Associazione di
tipo maf‌ioso y Concorso esterno nel reato y Reato
di origine giurisprudenziale y Conf‌igurabilità a
partire dalla sentenza SS.UU. 5 ottobre 1994, n.
16 y Sentenza di condanna per fatti anteriormente
commessi y Violazione dell’art. 7 della Convenzione
EDU y Obbligo dello Stato italiano di risarcire il
danno morale y Sussistenza.
. Il delitto di concorso esterno in associazione per
delinquere di stampo maf‌ioso è un reato di origine
giurisprudenziale elaborato e divenuto conoscibile e
prevedibile solo con la sentenza delle S.U della Corte di
Cassazione del 5 ottobre 1994 – ne consegue che violano
l’art. 7 della convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, le sentenze di
condanna per fatti anteriormente commessi. (c.p., art.
110; c.p., art. 416 bis; c.p., art. 417; c.p., art. 418)
svolgIMento del processo e MotIvI della decIsIone
(Omissis)
25. Il 25 giugno 2012 la Corte di cassazione rigettò
l’istanza del ricorrente.
II. Il diritto e la prassi interni pertinenti
A. Gli articoli pertinenti del codice penale italiano
Articolo 110: Pena per coloro che concorrono nel reato
«Quando più persone concorrono nel medesimo reato,
ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita
(...)»
Articolo 416: Associazione per delinquere
«Quando tre o più persone si associano allo scopo di
commettere più delitti, coloro che promuovono o costitui-
scono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò
solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena
è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i pro-
motori. (...)»

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