La Corte di giustizia dell'Unione europea
Autore | Luigi Tramontano |
Pagine | 63-76 |
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LA CORTE DI GIUSTIZIA
DELL’UNIONE EUROPEA
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Note introduttive
La Corte di giustizia è stata istituita nel 1952 dal trattato CECA ed ha
sede a Lussemburgo. Nell’ambito del sistema giurisdizionale europeo,
la Corte assolve alla duplice funzione di tribunale costituzionale (con
le sue sentenze la Corte infatti ha contribuito ad individuare l’esatta in-
terpretazione del diritto comunitario) e di tribunale di ultima istanza.
Il suo compito è quello di far rispettare del diritto nell’interpretazione
e nell’applicazione del trattato.
Con l’incremento del numero di Stati all’interno della Comunità è
cresciuta notevolmente anche l’attività della Corte. Per alleggerire il
carico di lavoro venne creato nel 1988 il Tribunale di primo grado,
organismo competente su questioni pregiudiziali in determinate ma-
terie sottratte alla competenza della Corte, la quale tuttavia conserva
un potere eccezionale di riesame nei casi in cui sia compromessa
l’unità e la coerenza del diritto.
Il Trattato di Nizza ha valorizzato ulteriormente il ruolo del Tribunale,
definendone direttamente le competenze: la sua attività non è più su-
bordinata funzionalmente a quella della Corte, ma coordinata ad essa al
fine di assicurare il rispetto del diritto comunitario nell’interpretazione e
nell’applicazione dei trattati e degli atti normativi derivati. Il medesimo
Trattato ha previsto anche sussistenza di “Camere giurisdizionali”, in
grado di esercitare, in specifici settori, competenze giurisdizionali e le
cui decisioni possono essere impugnate dinnanzi al Tribunale stesso.
Oggi la Corte di giustizia dell’Unione europea comprende la Cor-
te di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati.
Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per
assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati
dal diritto dell’Unione.
La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È
assistita da avvocati generali.
Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.
I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del
Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di
Tribunale di
primo grado
Camere
giurisdizionali
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