Il Tribunale e i Tribunali specializzati

AutoreLuigi Tramontano
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IL TRIBUNALE E I TRIBUNALI
SPECIALIZZATI
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Tribunale
Nel precedente Capitolo abbiamo detto che, a seguito dell’incremen-
to del numero degli Stati membri dell’UE nel 1988 è stato creato il
Tribunale di primo grado avente il compito di alleggerire l’attività
della Corte di Giustizia in merito a questioni pregiudiziali di deter-
minate materie.
Il numero dei giudici del Tribunale è stabilito dallo statuto della
Corte di giustizia dell’Unione europea. Lo statuto può prevedere che
il Tribunale sia assistito da avvocati generali. Attualmente l’art. 48,
nel testo modif‌icato dall’art. 9, del Trattato di adesione della Croa-
zia fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011 (che entrerà in vigore
il 1º luglio 2013, a condizione che tutti gli strumenti di ratif‌ica
siano stati depositati prima di tale data) e ratif‌icato con L. 29
febbraio 2012, n. 17, prevede un numero di 28 giudici.
I membri del Tribunale sono scelti tra persone che of‌frano tutte le
garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l’eserci-
zio di alte funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati di comune
accordo per sei anni dai governi degli Stati membri, previa consul-
tazione del comitato incaricato di fornire un parere sull’adegua-
tezza dei candidati. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale.
I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.
I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale.
Il suo mandato è rinnovabile.
Il Tribunale nomina il proprio cancelliere, di cui f‌issa lo statuto e
stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Cor-
te di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all’approvazione del
Consiglio.
Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto della Corte di giu-
stizia dell’Unione europea, le disposizioni dei trattati relative alla
Corte di giustizia sono applicabili al Tribunale.
Il Tribunale lavora in sezioni composte da tre o cinque giudici. Si
possono riunire in seduta plenaria con quorum minimo di 9 membri;
è previsto anche il giudice unico salvo che la causa abbia per argo-
Giudici

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