Corte di Cassazione Penale sez. I, 28 gennaio 2019, n. 4119 (ud. 15 gennaio 2019)

Pagine64-66
284
giur
3/2019 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
Nel caso di specie ricorre quest’ultima ipotesi perché,
nel liquidare il danno non patrimoniale da reato, i giudici di
merito hanno tenuto conto dell’età della vittima, dell’età del
congiunto costituitosi parte civile, del rapporto di parentela
tra lo stesso e la vittima, dell’eventuale rapporto di convi-
venza dei familiari con G., mentre non hanno tenuto in con-
siderazione il fatto ingiusto oggettivamente posto in essere
dalla persona offesa che, perpetrando il tentativo di furto,
ha dato origine allo scontro col proprietario del podere.
Le modalità del fatto illecito compiuto da G., invece,
vanno tenute in particolare considerazione, perché diffe-
renziano e caratterizzano il contenuto dello stato di pa-
timento, quale concreta realtà esistenziale di coloro che
hanno subito il danno non patrimoniale da liquidare: il
codice penale precisa all’art. 185 secondo comma che tale
danno rileva in quanto deriva “dal reato” e non solo “dal fat-
to” che lo costituisce; esso quindi viene caratterizzato dal
reato commesso nella cui dinamica è inserito e va quantif‌i-
cato tenendo conto sia dell’offesa penalmente rilevante in
tutta la sua gravità, che si desume dagli indici di cui all’art.
133 c.p., sia delle modalità in cui l’azione delittuosa è stata
realizzata nella singola vicenda umana, cominciando dal
fatto ingiusto posto in essere dalla vittima, che in tal modo
ha creato l’occasione o ha determinato l’insorgere del mo-
vente dell’azione delittuosa commessa nei suoi confronti.
La concreta realtà umana che si coglie nel rapporto
tra vittima e reo caratterizza il danno non patrimoniale
da reato, rispetto ai parametri di valutazione che attengo-
no al risarcimento del danno patrimoniale, correttamente
focalizzati sul tipo e sull’entità del nocumento economico
prodotto al danneggiato.
Nonostante il mancato riconoscimento dell’attenuante di
carattere psicologico della provocazione, per difetto del re-
quisito dell’adeguatezza della reazione, nella vicenda in esa-
me, il danno non patrimoniale da reato deve essere risarcito
necessariamente sulla base di tutti gli aspetti del fatto che
caratterizzano la gravità del reato compiuto, partendo dal
fatto ingiusto posto in essere dalla vittima, che rileva sul pia-
no oggettivo, anche al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 62
n. 5 c.p. quando esso non concorre a determinare il delitto.
L’atto illecito realizzato dalla persona offesa è denso
di dati fattuali, che sulla base della comune esperienza
non possono non rif‌lettersi sull’intensità psicologica del
dolore dei suoi stessi congiunti, che percepiscono in modo
diverso il senso di iniquità dell’intera vicenda; altrimenti
si f‌inirebbe per equiparare al caso in esame il dolore dei
familiari del soggetto che viene ucciso per strada da un
ubriaco che guida a elevata velocità.
In def‌initiva, il giudice deve cogliere ogni aspetto del
rapporto tra la vittima e l’azione del reo ed il senso di
iniquità che scaturisce dall’intero fatto, tenendo in con-
siderazione sia le modalità dell’azione delittuosa – nelle
quali appunto trova collocazione l’eventuale fatto ingiusto
realizzato dalla vittima – sia le peculiarità del contenuto
effettivo del nocumento prodotto, perché non può di certo
risultare indifferente che il reato sia stato commesso in un
contesto in cui la persona offesa abbia posto in essere un
delitto contro l’imputato e abbia, così, dato origine alla si-
tuazione conf‌littuale sfociata nell’azione omicida; nella li-
quidazione si deve utilizzare, infatti, un criterio equitativo.
L’equità, indicata dall’art. 1226 c.c.,. ha un signif‌icato di
adeguatezza e di proporzione (sez. III civile, n. 19211 del
29 settembre 2015), assicurando che casi diversi non siano
trattati in modo uguale; essa è intesa dal legislatore “come
il regolo di Lesbo” che, adattandosi alle forme di volta in vol-
ta diverse della realtà umana oggetto di valutazione, tiene
conto di tutte le sfaccettature del caso concreto. Il dolore
o il turbamento subito dai parenti dell’ucciso, pur essendo
risarcibile iure proprio, è diverso in base al comportamento
lecito o illecito tenuto dalla persona offesa. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 28 GENNAIO 2019, N. 4119
(UD. 15 GENNAIO 2019)
PRES. DI TOMASSI – EST. SANDRINI – P.M. FILIPPI (DIFF.) – RIC. T.
Reato y Reato continuato y Unicità del disegno cri-
minoso y Nozione y Aberratio ictus y Reato aberran-
te compreso nella sequenza criminosa y Conf‌igura-
bilità del reato continuato.
. In tema di reato continuato, il medesimo disegno cri-
minoso può conf‌igurarsi anche quando uno dei reati
facenti parte dell’ideazione e programmazione unitaria
abbia avuto esito aberrante rispetto all’originaria de-
terminazione, in quanto, per un mero errore esecutivo,
l’evento voluto dall’agente si sia verif‌icato in danno di
una persona diversa da quella alla quale l’offesa era di-
retta, atteso che l’accidentale mutamento dell’oggetto
materiale della condotta non incide sull’elemento sog-
gettivo che sorregge l’istituto. (Mass. Redaz.) (c.p., art.
81; c.p., art. 82) (1)
(1) Costituisce giurisprudenza consolidata della S.C. ritenere che, in
relazione alla disciplina dell’aberratio ictus, l’accertamento dell’ele-
mento psicologico del reato debba essere effettuato con riferimento
alla persona nei cui confronti l’offesa era diretta, con la conseguenza
che, in rapporto alla persona offesa per errore, sussiste ugualmente
il dolo, perché, se questo era l’originario elemento soggettivo, l’offesa
di una persona invece di un’altra non vale a mutare la direzione della
volontà. Ex multis, v. Cass. pen., sez. I, 10 maggio 2006, n. 15990, in
questa Rivista 2007, 336 e Cass. pen., sez. I, 22 luglio 1988, n. 8353,
ivi 1989, 484. Si veda, inoltre, Cass. pen., sez. I, 19 settembre 2014, n.
38549, in CED Cassazione penale, RV 260797, nel senso che è conf‌i-
gurabile la partecipazione, a titolo di concorso morale, nell’omicidio
di persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta, in quanto
l’errore esecutivo non ha alcuna incidenza sull’elemento soggettivo del
partecipe morale, essendosi comunque realizzata l’azione concordata
con l’autore materiale, il cui esito aberrante è privo di ogni rilevanza ai
f‌ini della qualif‌icazione del reato sotto il prof‌ilo oggettivo e soggettivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l’ordinanza indicata in rubrica la Corte d’assise
d’appello di Messina, in funzione di giudice dell’esecu-
zione, ha rigettato l’istanza ex art. 671 c.p.p. con cui T.S.
aveva chiesto l’applicazione della disciplina del reato con-
tinuato in sede esecutiva tra i fatti giudicati con quattro

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT