Corte di Cassazione Penale sez. V, 19 febbraio 2019, n. 7559 (ud. 13 dicembre 2018)

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giur
Rivista penale 3/2019
LEGITTIMITÀ
2. D.P. propone ricorso per cassazione censurando la
sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) inosservanza ed erronea applicazione della legge
penale nonché vizio di motivazione in relazione agli artt.
5 e 47 c.p. per avere la Corte territoriale omesso di esami-
nare le argomentazioni difensive inerenti alla scusabilità
dell’errore commesso dall’imputato, che aveva espletato
ogni utile accertamento per giungere alla conoscenza
della legislazione vigente ma era incorso in un errore sul
fatto determinato dalla inesatta interpretazione di una
legge extra-penale, avendo a disposizione i soli redditi
del 2008 allorché ha presentato la domanda nel mese di
gennaio 2010. La motivazione è illogica nel punto in cui
ha escluso la possibilità di valutare le tesi difensive per
essersi l’imputato sottratto all’esame, ed ha negato che il
difensore potesse parlare per conto del proprio assistito
illustrando l’ipotesi difensiva; (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1. Nel ricorso viene reiterata la doglianza secondo la
quale la falsa dichiarazione sarebbe stata determinata da
errore, invocandosi l’applicazione dell’art. 47 c.p. Si deve
tenere presente che il reato contestato al ricorrente costi-
tuisce un’ipotesi speciale del reato di falso ideologico (sez.
V, n. 12019 del 19 febbraio 2008, Gallo, Rv. 23912601; sez. V,
n. 16338 del 13 aprile 2006, Bevilacqua, Rv. 23412401); si
è affermato che «pur essendo richiesto, sotto il prof‌ilo psi-
cologico, per la conf‌igurabilità di detto reato, il solo dolo
generico, deve tuttavia escludersi che esso possa ritenersi
sussistente per il solo fatto che l’atto contenga un asserto
obiettivamente non veritiero, dovendosi invece verif‌icare,
anche in tal caso, che la falsità non sia dovuta ad una leg-
gerezza dell’agente come pure ad una incompleta cono-
scenza e/o errata interpretazione di disposizioni norma-
tive o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi
amministrativa» (sez. V, n. 27770 del 18 maggio 2004, Bel-
luomo, Rv. 22871101). Rispetto al reato di cui all’art. 483
c.p., tuttavia, il delitto di cui all’art. 95 D.P.R. n. 115/2002
sanziona l’omessa comunicazione delle variazioni di reddi-
to previste per il mantenimento del benef‌icio con specif‌ica
determinazione del reddito complessivo valutabile a tali
f‌ini, determinato secondo le modalità dell’art. 76, (art. 79,
comma 1, lett. d). E l’art. 76 fa rinvio alla dichiarazione dei
redditi IRPEF, oltre che ai redditi di tutti i componenti del
nucleo familiare conviventi con l’istante.
1.2. Seppure non si possa ignorare che la norma incri-
minatrice, per quanto rapporti la falsità della dichiara-
zione sostitutiva al modello dell’art. 483 c.p., la esprima
in effetti in una previsione complessa, tanto non esclude
la chiarezza del dato normativo, insuscettibile di essere
frainteso. Come è stato chiarito dalla Corte di Cassazione
a Sezioni Unite (sez. un., n. 6591 del 27 novembre 2008,
dep. 2009, Infanti, Rv. 24215201) la dichiarazione non ha,
infatti, ad oggetto la sussistenza delle condizioni di red-
dito per l’ammissione al benef‌icio o per il suo manteni-
mento, bensì i dati da cui l’istante la induce (“determina”)
quale risultato, suscettibile di valutazione discrezionale
seppur vincolata dell’organo destinatario, come nel caso
della dichiarazione IRPEF, su cui si modella. Fine della
norma incriminatrice è, dunque, quello di soddisfare la
necessità della compiuta ed aff‌idabile informazione del
destinatario che, a fronte della complessità e del tenore
dell’istanza cui è speculare la valutazione da svolgere, ha
urgenza di decidere. Da tale presupposto discende il co-
rollario per cui la norma richiamata dall’art. 95 D.P.R. n.
115 del 2002 debba conf‌igurarsi come legge extrapenale
integratrice del precetto penale, in quanto si tratta di re-
gola posta proprio al f‌ine di individuare i dati che devono
essere portati a conoscenza del magistrato per valutare,
in primo luogo, l’ammissibilità dell’istanza e, successiva-
mente, la sussistenza delle condizioni per l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato.
1.3. La motivazione offerta dalla Corte territoriale ri-
sulta conforme ai sopra indicati principi e connotata da
argomentazioni esenti da manifesta illogicità; l’imputato
si è limitato, secondo quanto indicato nella sentenza im-
pugnata, a dedurre un errore sulla normativa che integra il
precetto penale inerente al reddito pacif‌icamente goduto
dal nucleo familiare dell’istante, dunque non sussumibile
nell’ipotesi dell’errore derivante da colpa ai sensi dell’art.
47 c.p., senza allegare con la necessaria specif‌icità gli ele-
menti che avrebbero dovuto condurre i giudici di merito a
differente deliberazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 19 FEBBRAIO 2019, N. 7559
(UD. 13 DICEMBRE 2018)
PRES. PEZZULLO – EST. SCORDAMAGLIA – P.M. LIGNOLA (DIFF.) – RIC. L.M. ED ALTRO
Furto y Aggravanti y Violenza sulle cose y Tentato
furto y Reato di danneggiamento y Differenze.
. In tema di reati contro il patrimonio, il tentativo di
furto aggravato dalla violenza sulla cosa si distingue
da quello di danneggiamento della stessa non per la
materialità del fatto, che può essere identica, ma per
la direzione della volontà dell’agente, essendo neces-
sario valutare, al f‌ine di identif‌icare lo specif‌ico f‌ina-
lismo dell’azione – verso l’impossessamento della cosa
mobile ovvero verso il deterioramento della stessa – le
modalità dell’azione, i mezzi per realizzarla e le carat-
teristiche strutturali della cosa mobile. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 56; c.p., art. 624; c.p., art. 625; c.p., art. 635)
(1)
(1) Qualche utile riferimento in tema di rapporti fra il reato di fur-
to aggravato dalla violenza sulle cose e quello di danneggiamento si
rinviene in Cass. pen., sez. V, 27 novembre 2014, n. 49571, in questa
Rivista 2015, 701. In secondo cui il delitto di furto aggravato dalla
violenza sulle cose non concorre con il reato di danneggiamento delle
medesime cose ma lo assorbe, in quanto la violenza si trova in rap-
porto funzionale con l’esecuzione della condotta di furto. In genere,
si è affermato (Cass. pen., sez. V, 3 febbraio 2014, n. 5266, ivi 2015,
602 e Cass. pen., sez. V, 23 giugno 2010, n. 24029, ivi 2011, 570) che
sussiste l’aggravante della violenza sulle cose tutte le volte in cui il
soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia f‌isica, provocando

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