Corte di Cassazione Penale sez. V, 21 febbraio 2019, n. 7888 (ud. 3 dicembre 2018)

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giur
Rivista penale 3/2019
LEGITTIMITÀ
di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una
delle forme previste dalla norma incriminatrice (sez. V, n.
51718 del 5 novembre 2014, T., Rv. 262636). Contrariamen-
te a quanto sostenuto dal ricorrente, dunque, non rileva
tanto la datazione dei singoli atti, quanto la loro identif‌ica-
bilità quali segmenti di una condotta unitaria causalmente
direzionata alla produzione, nei termini illustrati, dell’e-
vento tipico. In tal senso la Corte territoriale ha ritenuto
come anche gli atti più risalenti possano ritenersi mani-
festazione di un’unica campagna persecutoria protrattasi
nel tempo e tale ricostruzione non è stata sostanzialmente
oggetto di contestazione da parte del ricorrente, il quale
ha per l’appunto concentrato le proprie censure sulla mera
datazione degli stessi atti, tra l’altro sorvolando sul fatto
che la loro reiterazione è proseguita f‌ino al momento della
proposizione della querela, correttamente ritenuta tempe-
stiva dai giudici del merito. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 21 FEBBRAIO 2019, N. 7888
(UD. 3 DICEMBRE 2018)
PRES. BRUNO – EST. SETTEMBRE – P.M. LOY (DIFF.) – RIC. B.
Reati fallimentari y Bancarotta fraudolenta y Ban-
carotta documentale y Occultamento delle scritture
y Attenuante del danno di particolare tenuità pre-
vista dall’art. 219, comma terzo, L.F. y Esclusione y
Limiti.
. In tema di bancarotta fraudolenta documentale com-
messa mediante occultamento delle scritture, deve
escludersi che, proprio in considerazione della impos-
sibilità di ricostruzione dei fatti di gestione derivante
da detta condotta, possa riconoscersi l’applicabilità
dell’attenuante del danno di particolare tenuità pre-
vista dall’art. 219, comma terzo, L. fall., salvo che la
particolare tenuità possa essere presunta sulla base
delle dimensioni particolarmente ridotte dell’impresa
fallita. (Mass. Redaz.) (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art.
219) (1)
(1) Giurisprudenza costante della S.C. Nel senso che la particolare
tenuità del fatto di cui all’art. 219, comma terzo, legge fall., debba
essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in
seguito all’incidenza che le condotte integranti il reato abbiano avuto
sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni
poste a tutela degli interessi creditori. Ex multis: Cass. pen., sez. V, 6
maggio 2013, n. 19304, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’appello di Milano ha confermato, sia in
punto di responsabilità che di pena, la sentenza del Giu-
dice dell’udienza preliminare, che aveva condannato B.A.
per bancarotta fraudolenta documentale in relazione al
fallimento della A. Immobiliare s.r.l. in liquidazione, di-
chiarato il 13 settembre 2009. A giudizio della Corte d’ap-
pello l’imputato, amministratore unico e, poi, liquidatore
della fallita, occultò le scritture contabili al f‌ine di pro-
curare a sé un ingiusto prof‌itto e di recare pregiudizio ai
creditori.
2. Contro la sentenza della Corte territoriale ha pro-
posto ricorso il difensore dell’imputato, avvalendosi di tre
motivi. (Omissis)
2.3. Col terzo si duole del mancato riconoscimento
dell’attenuante di cui all’art. 219 legge fall., nonostante
la condotta del B. non avesse arrecato alcun danno alla
società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis)
3. Non ha fondamento nemmeno il motivo relativo alla
negazione dell’attenuante. È incontroverso che la parti-
colare tenuità del fatto, di cui all’art. 219, comma terzo,
legge fall., deve essere valutata in relazione al danno cau-
sato alla massa creditoria in seguito all’incidenza che le
condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità
di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a
tutela degli interessi creditori (ex multis, cass., n. 19304
del 2013). Ciò che non è condivisibile è, invece, l’affer-
mazione del ricorrente, seppur suffragata da una risalen-
te giurisprudenza (cass., n. 12221 del 3 giugno 1976, rv
134884), secondo cui “qualora il danno non sia dimostrato,
l’attenuante va applicata”. Tale impostazione non può es-
sere seguita per la semplice ragione che è proprio l’occul-
tamento delle scritture contabili a rendere impossibile la
dimostrazione del danno, dal momento che, in mancanza
delle scritture, non è possibile ricostruire i fatti di gestio-
ne e comprendere se vi siano state distrazioni, ovvero se
siano esperibili, con qualche fondamento, azioni a tutela
della massa. Pertanto, se la mancanza delle scritture non
autorizza a presumere distrazioni o altri fatti negativi per
l’imputato, nemmeno può essere utilizzata per presumere
circostanze a lui favorevoli, atteso che anche queste ultime
soggiacciono alla regola della dimostrazione in giudizio, a
meno che le dimensioni dell’impresa, particolarmente ri-
dotte, non rendano plausibile la determinazione di un dan-
no particolarmente ridotto. Tanto è da escludere nel caso
concreto, giacché la realizzazione di una costruzione con
la vendita degli alloggi costituisce attività che, per comune
esperienza, è idonea a procurare danni seri al personale
impiegato nella costruzione, ai fornitori e agli acquirenti,
sicché non può essere presunta una circostanza favorevo-
le relativa all’entità del danno, specie laddove, come nella
specie, nessuna attività sia pervenuta al curatore e l’occul-
tamento delle scritture sia stato operato con pervicacia da
parte di un soggetto pluripregiudicato. (Omissis)

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