Corte di Cassazione Penale sez. V, 21 febbraio 2019, n. 7899 (ud. 14 gennaio 2019)

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giur
3/2019 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
55 D.L.vo n. 159/2011, norma che ricalca pedissequamente,
sé quella di cui all’art. 51 della L. fall., costantemente inter-
pretata nel senso che, dopo la dichiarazione di fallimento,
nessuna azione può essere avviata o proseguita sui beni del
debitore: non solo le azioni propriamente esecutive, ma
anche quelle ad essi propedeutiche, comprese, quindi, le
azioni di cognizione. Tale norma può essere tranquillamen-
te presa a paradigma di quella che qui rileva, giacché il se-
questro di prevenzione è destinato ad eliminare il bene dal
circuito economico, in considerazione del “sospetto” che lo
inquina – come l’art. 51 L. fall. è destinato a rendere indi-
sponibile il bene per i creditori -, cosicché ogni azione ad
esso relativa deve essere promossa nelle forme e alle con-
dizioni previste dagli artt. 52 e segg. del D.L.vo 159/2011.
Nella specie il ricorrente, pur invocando – nel ricorso pro-
posto a questa Corte – l’applicazione degli artt. 52 e segg.,
si è sempre limitato – come detto – a instare per la resti-
tuzione del complesso aziendale, senza nulla argomentare
in ordine alle condizioni cui è subordinata, ex art. 52 cit.,
l’azionabilità del suo diritto (di credito o para-dominicale),
sicché legittimamente l’istanza è stata respinta.
Consegue a tanto il rigetto del ricorso, nonché, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamen-
to delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 21 FEBBRAIO 2019, N. 7899
(UD. 14 GENNAIO 2019)
PRES. SCARLINI – EST. PISTORELLI – P.M. LORI (DIFF.) – RIC. P.
Atti persecutori y Stalking y Estremi y Consuma-
zione y Querela entro i sei mesi dalla consumazione
y Effetti.
. In tema di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), trattan-
dosi di reato abituale la cui consumazione coincide
con il prodursi di uno degli eventi previsti dalla norma
incriminatrice quale conseguenza del complesso della
condotta posta in essere dall’agente e non di uno o più
dei singoli episodi nei quali essa si è sostanziata, deve
ritenersi che la querela tempestivamente proposta en-
tro i sei mesi dalla consumazione estenda la propria
eff‌icacia anche agli episodi pregressi, ancorché più ri-
salenti nel tempo. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 612 bis) (1)
(1) Sostanzialmente in senso conforme, v. Cass. pen., sez. V, 16 no-
vembre 2016, n. 48268, in questa Rivista 2017, 383. Il reato di atti
persecutori è ben delineato da Cass. pen., sez. V, 11 dicembre 2014,
n. 51718, ivi 2015, 908, che precisa come l’evento debba essere il
risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se
possa manifestarsi solo a seguito della consumazione dell’ennesimo
atto persecutorio, in quanto dalla reiterazione degli atti deriva nella
vittima un progressivo accumulo di disagio che, solo alla f‌ine della
sequenza, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado
di manifestarsi in una delle forme previste dalla norma incriminatri-
ce. Cass. pen., sez. V, 29 luglio 2015, n. 33563, ivi 2016, 260, aggiunge,
inoltre, che il reato è conf‌igurabile anche quando le singole condotte
sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che
si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi sia la causa
effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice.
In dottrina, utili riferimenti si trovano in FEDERICA MARIUCCI,
La tutela del coniuge e del convivente nei reati di maltrattamen-
ti e di stalking all’indomani della Legge sul c.d. femminicidio: tra
principio di “ne bis in idem” ed istanze protezionistiche dei soggetti
deboli all’interno del contesto familiare, in questa Rivista 2016, 299;
NICOLA STOLFI, Brevi note sulle nuove norme introdotte dalla L.
119/2013, in materia di violenza di genere, ivi 2014, 657.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bre-
scia ha confermato la condanna di P.R. per il reato di atti
persecutori commesso ai danni della moglie separata.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato articolando tre
motivi. Con il primo deduce errata applicazione della legge
penale reiterando l’eccezione di intempestività della que-
rela già rigettata nel merito, evidenziando come le uniche
condotte attribuite all’imputato di cui siano state fornite co-
ordinate temporali precise sarebbero state consumate alcu-
ni anni prima della presentazione della querela e sarebbero
svincolate dal contesto di abitualità affermato dalla Corte
territoriale. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizi
di motivazione in merito alla sussistenza di uno degli eventi
tipici del reato e del rapporto causale tra lo stesso e le con-
dotte contestate. Ulteriori vizi della motivazione vengono
dedotti con il terzo motivo in merito alla commisurazione
della pena in termini eccedenti al minimo edittale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato ed a tratti inammissibile e deve
pertanto essere rigettato.
2. Il primo motivo è infondato. Quello di atti persecu-
tori è reato abituale e di danno, la cui condotta tipica è
def‌inita dalla necessaria reiterazione dei comportamenti
descritti dalla norma incriminatrice e la cui consumazione
coincide con il verif‌icarsi di uno degli eventi previsti alter-
nativamente dall’art. 612-bis c.p. Ne consegue che, nell’ipo-
tesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato
da condotte poste in essere oltre i sei mesi previsti dalla
norma rispetto alla prima o alle precedenti condotte, la
querela estende la sua eff‌icacia anche a tali pregresse con-
dotte, indipendentemente dal decorso del termine di sei
mesi per la sua proposizione, previsto dal quarto comma
dell’art. 612 bis c.p. (ex multis sez. V, n. 48268 del 27 mag-
gio 2016, D., Rv. 268163). La selezione retrospettiva degli
atti ritenuti integrare la condotta deve, dunque, essere
operata sulla base della loro reiterazione, intesa quale
elemento unif‌icante che caratterizza la fattispecie tipica
esprimendone la specif‌ica offensività, e nell’ottica della de-
terminazione dell’evento, considerando dunque il loro ef-
fettivo inserimento nella sequenza causale che ha portato
alla sua produzione. Sotto quest’ultimo prof‌ilo va peraltro
ricordato che questo deve essere il risultato della condotta
persecutoria nel suo complesso considerata e non di ogni
singolo atto che la compone, talché la sua manifestazione
può seguire anche solo al compimento dell’ennesimo atto
persecutorio in quanto dalla reiterazione degli atti può
derivare nella vittima un progressivo accumulo di disagio
che, solo alla f‌ine della sequenza, degenera in uno stato

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