Corte di Cassazione Penale sez. V, 21 febbraio 2019, n. 7917 (C.C. 3 dicembre 2018)

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giur
Rivista penale 3/2019
LEGITTIMITÀ
(omissis) e di non averlo più sentito, nonostante lo avesse
contattato telefonicamente ed incontrato nel mese di gen-
naio del 2009, poco prima dell’udienza di comparizione nel
suddetto giudizio.
Rilevava la Corte siciliana come le emergenze pro-
cessuali – in specie le dichiarazioni rese dalla moglie e
dall’avvocato del danneggiato, riscontrate dal contenuto
della registrazione di una conversazione intercorsa tra il
L. ed i coniugi C. – avessero dimostrato la sussistenza de-
gli elementi costitutivi del delitto contestato; e come non
fosse condivisibile la doglianza circa l’asserita non perti-
nenza ed irrilevanza della deposizione testimoniale, ben
potendo la diversa collocazione temporale degli incontri,
che erano stati f‌inalizzati ad un bonario componimento
della controversia, avere una inf‌luenza sulla decisione
della causa civile.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il L., con
atto sottoscritto dal suo difensore avv. A.G., il quale ha de-
dotto i seguenti cinque motivi, così raggruppabili.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125,
comma 3, e 530, comma 1, c.p.p., e 372 c.p., e vizio di
motivazione, per avere la Corte di appello erroneamente
ritenuto la pertinenza e la rilevanza della deposizione te-
stimoniale del L., concernente la collocazione temporale
del tentativo di bonario componimento della controversia,
benché il suddetto giudizio civile avesse avuto ad oggetto
esclusivamente l’accertamento del mancato pagamento
dei canoni di locazione. (Omissis)
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il primo motivo del ricorso è del tutto privo di pre-
gio.
La ratio dell’incriminazione del delitto di falsa testi-
monianza è quella di assicurare, attraverso la veridicità e
la completezza delle testimonianze, il normale funziona-
mento dell’attività giudiziaria, che potrebbe essere fuor-
viata da deposizioni non vere e reticenti. Trattandosi di
reato di pericolo, per la sua sussistenza è suff‌iciente che
il fatto, oggetto della deposizione testimoniale, sia comun-
que pertinente alla causa e suscettibile di portare un con-
tributo, sia pure astratto, alla decisione giudiziaria: solo la
totale estraneità della deposizione all’oggetto della causa
esclude, dunque, la conf‌igurabilità del delitto de quo.
In tale contesto, si è coerentemente affermato che, ai
f‌ini della conf‌igurabilità del delitto di falsa testimonian-
za, la valutazione sulla pertinenza e sulla rilevanza della
deposizione va effettuata con riferimento alla situazione
processuale esistente al momento in cui il reato è con-
sumato, ossia “ex ante” e non “ex post”: valutazione che
il giudice deve compiere sulla base di norme giuridiche,
non anche mediante la mera utilizzazione di massime di
esperienza. La pertinenza è nozione che denota la riferi-
bilità o afferenza dell’oggetto della testimonianza che si
assume falsa, nella sua triplice modalità esecutiva, com-
missiva (affermare il falso, negare il vero) od omissiva (re-
ticenza), ai fatti che il processo è destinato ad accertare
e giudicare. I fatti o le circostanze sui quali si manifesta
la falsità del dictum testimoniale debbono possedere una
rilevabile attinenza diretta o indiretta, ma causalmente
orientata quanto meno sotto il prof‌ilo della potenziale
estensibilità a tali fatti e circostanze, con l’oggetto dell’ac-
certamento giudiziale per cui è processo. La rilevanza del
falso testimoniale è, invece, nozione di carattere funziona-
le che attiene più specif‌icamente alla eff‌icacia probatoria
di quegli stessi fatti e circostanze. Cioè alla idoneità del
loro (in ipotesi falso) accertamento o, il che è lo stesso,
alla loro capacità di falsa rappresentazione in grado di in-
f‌luire, deviandola dalla autentica e genuina verità proces-
suale, sulla decisione del processo (così, tra le tante, sez.
VI, n. 4299 del 10 gennaio 2013, PM in proc. Buffadini, Rv.
254433; sez. VI, n. 20656 del 22 novembre 2011, De Genna-
ro, Rv. 252628).
Tale regula iuris risulta rispettata dalla Corte di appel-
lo di Messina la quale ha chiarito, con motivazione priva di
lacune o vizi di manifesta illogicità – con la quale il ricor-
rente non si è autenticamente confrontato – come nel giu-
dizio civile afferente alla morosità del conduttore nel pa-
gamento dei canoni locativi di un immobile, la deposizione
del L., relativa ai tempi e alla modalità di espletamento di
un tentativo di bonario componimento della controversia
tra le parti (nella quale il L. aveva operato come mediato-
re) era comunque pertinente e rilevante nella causa, per-
ché indirettamente connessa al suo oggetto, ben potendo
essere valutata dal giudice come prova di una volontà del
conduttore sanante la morosità ovvero come elemento su
cui fondare una eventuale decisione di compensazione
delle spese del procedimento, che, come noto, prescinde
dal principio di soccombenza. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 21 FEBBRAIO 2019, N. 7917
(C.C. 3 DICEMBRE 2018)
PRES. BRUNO – EST. SETTEMBRE – P.M. LOY (DIFF.) – RIC. C.
Misure di sicurezza y Patrimoniali y Sequestro di
prevenzione y Beni venduti con patto di riservato
dominio y Richiesta di dissequestro y Esclusione y
Strumenti di tutela dei terzi previsti dagli artt. 52
e ss. del Codice delle leggi antimaf‌ia y Sussistenza.
. In tema di misure di prevenzione reali, deve ritener-
si che queste possano trovare applicazione anche su
beni di cui il proposto abbia la disponibilità a seguito
di acquisto effettuato con patto di riservato dominio
tuttora operante a favore del venditore, con esclusione,
quindi, della possibilità, per quest’ultimo, di chiedere
il dissequestro e la restituzione dei suddetti beni, po-
tendo egli soltanto avvalersi degli strumenti di tutela
dei terzi previsti dagli artt. 52 e segg. del Codice delle
leggi antimaf‌ia emanato con D.L.vo 6 settembre 2011
n. 159. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159,
art. 52) (1)
(1) Si richiama l’unica pronuncia di legittimità f‌inora emessa sull’ar-
gomento: Cass. pen., sez. I, 27 febbraio 2008, n. 8775, in questa Ri-
vista 2008, 1387, secondo cui, qualora sia stata ordinata la conf‌isca
di una azienda ceduta al proposto mediante una vendita a rate con

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