Corte di Cassazione Penale sez. VI, 21 febbraio 2019, n. 7975 (ud. 29 gennaio 2019)

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giur
3/2019 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
mezzo, onde in tale nozione non potrebbero farsi rientrare
l’agguato o altre forme di appostamento, le quali sono qua-
si connaturate all’esecuzione dell’omicidio e realizzano la
condotta necessaria per la sua consumazione e quindi, di
per sé, non possono quindi aggravarlo. È insidioso non sol-
tanto il mezzo fraudolento, che inganna il soggetto passi-
vo, ma anche quello violento, allorché le modalità dell’uso
costituiscano intrinsecamente un tranello di cui non ci si
può avvedere: a livello esemplif‌icativo sono tali il masche-
ramento della buca in cui cada la vittima; il collegamento
dell’esplosivo al sistema di accensione dell’auto, in modo
che il conducente rimanga ucciso nel momento in cui avvii
il motore; lo schiacciamento della vittima sotto un sistema
di pesi azionato inconsapevolmente attraverso l’accensio-
ne di un interruttore; la predisposizione di un contatto
elettrico che provochi la morte attraverso elettrocuzione.
Pertanto, ai f‌ini della conf‌igurabilità della circostanza ag-
gravante prevista dall’art. 577, comma 1, n. 2 c. p., l’espressione
“mezzo insidioso” indica quello che, per la sua natura inganne-
vole o per il modo e le circostanze che ne accompagnano l’uso,
reca in sé un pericolo occulto, non palesato, tale da sorpren-
dere l’attenzione della vittima e rendere alla stessa impossibi-
le, o comunque più diff‌icile che di fronte ad ogni altro mezzo,
la difesa (sez. I, n. 11561 del 5 febbraio 2013, Tavelli ed altri,
rv. 255337; sez. V, n. 2925 del 18 dicembre 2008, Perazzi, rv.
242619; sez. I, n. 29921 del 24 luglio 2002, Leone, rv. 222117).
Si è precisato nella giurisprudenza di questa Corte più
risalente nel tempo, ma mai smentita da contrario arre-
sto, che non è suff‌iciente ad integrare l’aggravante in que-
stione l’utilizzo, come avvenuto nel caso di specie, di uno
strumento quando esso non provochi direttamente la mor-
te della vittima, ma costituisca una mera modalità dell’a-
zione, cioè una condotta fraudolenta tendente ad agevo-
lare l’azione omicida, compiuta con altro mezzo (sez. I, n.
65 dell’8 novembre 1993, Iakovidis, rv. 197711; sez. V, n.
2491 del 31 gennaio 1991, Piras, rv. 186478; sez. I, n. 5793
dell’8 febbraio 969, Ponessa, rv. 181056; sez. I, n. 920 del 29
maggio 1968, Ginevra, rv. 109202). I casi affrontati nei pre-
cedenti citati avevano contemplato il ricorso alla sommi-
nistrazione di un farmaco in dose non letale per assopire
la vittima e poterla poi colpire con un corpo contundente.
5.3 Nel caso di specie l’impiego di un coltello da cucina non
presenta di per sé un’intrinseca potenzialità ingannatoria e la
modalità con la quale è stato portato al di fuori dell’abitazione
e momentaneamente nascosto alla vista della persona offesa
costituisce un espediente privo di diretta capacità offensiva,
che è derivata piuttosto dal suo uso per ferirla in zona anato-
mica sede di organi vitali, ma con tempi e movimenti che, per
quanto dalla stessa riferito e riportato nelle sentenze di meri-
to, le avevano consentito di approntare una minima reazione
difensiva, consistita nel protendere il braccio a protezione
del corpo e nel respingere l’aggressore, tanto da farlo cade-
re a terra. In altri termini non pare a questa Corte che, per
quanto ricostruito ed argomentato in punto di fatto nella sede
di merito, l’iniziale occultamento del coltello realizzi quanto
richiesto per poter conf‌igurare l’aggravante di cui all’art. 577,
comma 1 nr. 2, c.p. e tanto comporta l’annullamento con rin-
vio della sentenza sul punto. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 21 FEBBRAIO 2019, N. 7975
(UD. 29 GENNAIO 2019)
PRES. PETITTI – EST. APRILE – P.M. DE MASELLIS (CONF.) – RIC. L.
Falsa testimonianza y Elemento oggettivo y Ri-
levanza e pertinenza della deposizione y Criteri di
accertamento y Fattispecie in tema di sfratto per
morosità del conduttore.
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità del delitto di falsa testimo-
nianza (art. 572 c.p.), la valutazione sulla pertinenza
e sulla rilevanza della deposizione, da effettuarsi con
riferimento alla situazione processuale esistente al
momento in cui il reato è consumato (ossia "ex ante" e
non "ex post", sulla base di norme giuridiche e non an-
che mediante la mera utilizzazione di massime di espe-
rienza), va compiuta tenendo presente che, quanto alla
pertinenza, i fatti o le circostanze sui quali si manifesta
la falsità del dictum testimoniale debbono possedere,
rispetto all’oggetto dell’accertamento giudiziale per
cui è processo, una rilevabile attinenza diretta o anche
indiretta, nel senso della sua almeno potenziale esten-
sibilità al medesimo oggetto; quanto alla rilevanza, che
questa è, invece, nozione di carattere funzionale che
attiene più specif‌icamente alla eff‌icacia probatoria di
quegli stessi fatti e circostanze, cioè alla loro idoneità
ad inf‌luire sulla corretta decisione del processo. (Nella
specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha rite-
nuto che correttamente fosse stata affermata la sussi-
stenza del reato in un caso in cui, nel corso di una cau-
sa civile di sfratto per morosità del conduttore, l’agente
aveva falsamente affermato che non aveva più avuto
contatti, a partire da un certo tempo, con una delle due
parti in causa, tra le quali aveva svolto attività di me-
diazione, osservando che trattavasi di circostanza da
riguardarsi come indirettamente connessa all’oggetto
della causa, ben potendo essa essere valutata dal giu-
dice come prova di una volontà del conduttore sanante
la morosità ovvero come elemento su cui fondare una
eventuale decisione di compensazione delle spese del
procedimento, che, come noto, prescinde dal principio
di soccombenza). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 572) (1)
(1) Sulla valutazione della falsa testimonianza cfr. Cass. pen., sez. VI,
29 gennaio 2013, n. 4299, in www.latribunaplus.it e Cass. pen., sez.
VI, 28 maggio 2012, n. 20656, in questa Rivista 2013, 841.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello
di Messina confermava la pronuncia di primo grado del
4 giugno 2014 con la quale il Tribunale della stessa cit-
tà aveva condannato O.L. alla pena di giustizia, oltre al
risarcimento del danno in favore della costituita parte ci-
vile, in relazione al reato di cui all’art. 372 c.p., per avere,
deponendo il 12 giugno 2009 in Messina come testimone
in un giudizio civile di convalida di sfratto per morosità,
affermato il falso dichiarando di non essersi più recato,
successivamente all’ottobre del 2008, presso il locale di

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