Corte di Cassazione Penale sez. II, 19 dicembre 2018, n. 57390 (ud. 23 ottobre 2018)

Pagine52-53
166
giur
2/2019 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 19 DICEMBRE 2018, N. 57390
(UD. 23 OTTOBRE 2018)
PRES. DE CRESCIENZO – EST. AIELLI – P.M. LORI (CONF.) – RIC. G.
Circonvenzione di persone incapaci y Induzio-
ne della persona offesa a compiere un atto pregiu-
dizievole per sé o per altri y Condotta successiva
della persona offesa costituita dal conseguimento
di un prof‌itto y Post factum non punibile y Conf‌i-
gurabilità y Esclusione y Momento consumativo del
reato y Individuazione.
. In tema di circonvenzione di incapace, qualora alla
condotta di “induzione” della persona offesa a compie-
re un atto per sé o per altri pregiudizievole sia seguita
altra condotta costituita dall’effettivo conseguimento
del prof‌itto che da quell’atto sia derivato, tale condotta
non può essere considerata come un “post factum” non
punibile ma segna piuttosto il momento consumativo
del reato. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 643) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. II, 3 dicembre 2010,
n. 42958, in questa Rivista 2012, 242 e Cass. pen., sez. II, 17 settembre
2010, n. 33871, ivi 2011, 1058; in senso analogo cfr. Cass. pen., sez. II,
13 novembre 2009, n. 43347, ivi 2010, 1320.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. G.S. ricorre avverso la sentenza della Corte di appel-
lo di Bologna del 23 gennaio 2018 con la quale, rilevata
l’intervenuta estinzione dei reati ascritti a C.T. (concor-
rente nel reato) per morte del reo, è stata confermata la
affermazione di responsabilità del G. in ordine ai delitti di
cui agli artt. 643 c.p. e 640 c.p.
2. Lamenta il ricorrente il vizio di violazione di legge, ca-
renza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett.
b) ed e) c.p.p.), avuto riguardo agli elementi di prova rite-
nuti dalla Corte decisivi per l’affermazione di penale respon-
sabilità in ordine al delitto di circonvenzione d’incapace e
cioè il fatto che G. fosse il benef‌iciario delle disposizioni eco-
nomiche effettuate dalla moglie C.T., posto che la condotta
manipolativa e induttiva della volontà della p.o., fu posta in
essere dalla sola C. la quale si fece cointestare il conto cor-
rente acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, e rilasciare
dalla p.o. una procura ad operare su detto conto cointestato
acquisendo anche la chiavetta home banking. (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile perché generico limitandosi
il ricorrente a ripercorrere gli stessi motivi di doglianza già
proposti in sede di appello ed ivi adeguatamente superati. Si
deve riaffermare infatti che è inammissibile il ricorso per cas-
sazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa
reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente
disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi conside-
rare non specif‌ici ma soltanto apparenti, in quanto omettono
di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata av-
verso la sentenza oggetto di ricorso (sez. VI n. 20377 del 11
marzo 2009, Rv. 243838; sez. II 11951/2014, rv. 259425).
2. La questione che si pone nel caso di specie attiene,
più in generale, alla ipotizzabilità del concorso di persone
nel reato di cui all’art. 643 c.p., in assenza di una condotta
tipica di induzione, pacif‌icamente posta in essere, nel caso
di specie, sotto il prof‌ilo materiale, dalla coimputata C.T.,
(nelle more del processo deceduta) la quale, abusando
delle condizioni di infermità e def‌icienza psichica di M.C.,
l’aveva indotta ad aprire un conto corrente cointestato alla
C., a rilasciarle una procura ad operare sul conto corrente
facendosi anche consegnare l’home banking dell’istituto
di credito per mezzo del quale effettuava operazioni di bo-
nif‌ico bancario in favore del marito G.S. Il ricorrente non
contesta tale dato ma, come detto, la sussistenza del reato
in assenza di una personale condotta induttiva.
3. Ebbene va ribadito il principio secondo cui nella
circonvenzione di incapace, reato a condotta plurima,
qualora i momenti della «induzione» e della «apprensio-
ne» non coincidano, il reato si consuma all’atto della «ap-
prensione», che produce il materiale conseguimento del
prof‌itto ingiusto nel quale si sostanzia il pericolo insito
nella «induzione» (sez. II, 45786/2012, rv. 254352; sez. II,
n. 20669/2017, Rv. 269883). In senso contrario, non può op-
porsi che il reato di circonvenzione d’incapace si consuma
con il compimento del primo atto pregiudizievole da parte
della vittima, in quanto tale principio non contraddice le
conclusioni sopra indicate, dal momento che il precetto è
stato formulato al f‌ine di precisare che il delitto ex art. 643
c.p., stante la natura di reato di pericolo, si perfeziona an-
che con la semplice induzione ed anche in assenza di suc-
cessivi atti appropriativi. Tuttavia, la condotta di induzione
perde di rilievo autonomo ove il reato si protragga sino alla
commissione di successivi atti appropriativi, ripetuti nel
tempo, e che non costituiscono un “post factum” non puni-
bile ed irrilevante ai f‌ini penali ma integrano la comples-
siva fattispecie delineata nella norma incriminatrice. Tale
conclusione non risulta eccentrica rispetto ai principi for-
mulati dalla giurisprudenza di legittimità che, in relazione
ad altre ipotesi delittuose a condotta frazionata o plurima,
ha ripetutamente affermato che il reato si perfeziona sin
dalla realizzazione del primo atto costituente l’illecito, an-
che se non caratterizzato dal conseguimento del prof‌itto e
che, tuttavia, la condotta successiva non integra un “post
factum” non punibile ma costituisce l’ulteriore elemento
concorrente alla consumazione del reato, spostata in avan-
ti sino al conseguimento del prof‌itto nella sua interezza.
Si pensi al reato di usura, rientrante nel novero dei reati
a condotta frazionata o a consumazione prolungata, ivi i
pagamenti effettuati dalla persona offesa in esecuzione del
patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rile-
vante, di cui segnano il momento consumativo sostanziale,
e non sono qualif‌icabili come “post factum” non punibile
dell’illecita pattuizione. (sez. II, n. 33871/2010, rv. 248132).
Ad analoga conclusione si è prevenuti in tema di truffa, ex
art. 640 c.p., laddove si è affermato che il reato si consu-
ma nel momento dell’effettivo conseguimento dell’ingiusto
prof‌itto, con correlativo danno della persona offesa, iden-
tif‌icato in quello dell’effettiva prestazione del bene eco-
nomico da parte della vittima, con conseguente passaggio

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT